IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Visto la direttiva (UE)  2019/878  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la  direttiva  2013/36/UE
per  quanto  riguarda   le   entita'   esentate,   le   societa'   di
partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
misure di conservazione del capitale; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/876 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il  regolamento  (UE)  n.
575/2013, per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il
coefficiente netto di finanziamento stabile,  i  requisiti  di  fondi
propri e  passivita'  ammissibili,  il  rischio  di  controparte,  il
rischio di mercato, le esposizioni  verso  controparti  centrali,  le
esposizioni verso organismi di  investimento  collettivo,  le  grandi
esposizioni,  gli  obblighi  di  segnalazione  e  informativa  e   il
regolamento (UE) n. 648/2012, relativo ai requisiti  prudenziali  per
gli enti creditizi; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52
(TUF); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la lettera e-ter) e' inserita la  seguente:  «e-quater)
«UIF» indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»; 
      2)  alle  lettere  g),  g-bis),  g-ter),  h-ter),   le   parole
«comunitario» e  «della  Comunita'  Europea»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
      3) dopo la  lettera  l)  sono  inserite  le  seguenti:  «l-bis)
«autorita' antiriciclaggio» indica le  autorita'  responsabili  della
vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo  1,
punti 1 e 2, della direttiva (UE)  2015/849,  ai  fini  del  rispetto
degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;  l-ter)  «autorita'
di vigilanza su base consolidata» indica l'autorita' di vigilanza  su
base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41,
del regolamento (UE) n. 575/2013;»; 
    b) al comma 2: 
      1) alle lettere b) e f) punto  15),  le  parole  «comunitaria»,
«comunitario»  e  «comunitarie»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dell'Unione europea»; 
      2) alla lettera c), la parola «extracomunitaria» e'  sostituita
dalla seguente: «di Stato terzo»; 
      3)  alle  lettere  h-bis.1),  h-septies),  e   i)   le   parole
«comunitari»  e  «comunitario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'Unione europea». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole «al fine di agevolare le rispettive
funzioni.» sono inserite le seguenti: «Per il medesimo fine, la Banca
d'Italia e la UIF collaborano tra loro,  anche  mediante  scambio  di
informazioni.»; 
    b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel
rispetto delle condizioni  previste  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, la Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante  scambio  di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e
il MVU, nonche' con  le  autorita'  di  risoluzione  e  le  autorita'
antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare
le rispettive funzioni.» 
    c) al comma  7,  la  parola  «comunitario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
    d) al  comma  8  la  parola  «comunitarie»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea» e  la  parola  «extracomunitarie»  e'
sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»; 
  3. All'articolo 14, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera c) le parole «e allo statuto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, allo statuto, all'indicazione, se del caso,  della
capogruppo, delle societa'  di  partecipazione  finanziaria  e  delle
societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti al  gruppo,
nonche'  alla  descrizione  dei  dispositivi,  dei  processi  e   dei
meccanismi  relativi  al   governo   societario,   all'organizzazione
amministrativa e contabile, ai controlli  interni  e  ai  sistemi  di
remunerazione e di incentivazione»; 
      2) alla  lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«ovvero, in assenza di questi ultimi, siano  comunicati  i  nomi  dei
primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di
voto»; 
    b) al comma 4, le parole «extracomunitaria» sono sostituite dalle
seguenti: «di Stato terzo». 
  4. All'articolo 19, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva: 
    a)  l'acquisizione  a  qualsiasi   titolo   in   una   banca   di
partecipazioni  che  comportano  la  possibilita'  di  esercitare  il
controllo  o  un'influenza  notevole  sulla  banca   stessa   o   che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
possedute; 
    b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20  per  cento,  30  per
cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano
il controllo della banca stessa; 
    c) l'acquisizione in una societa' che detiene  le  partecipazioni
indicate alla lettera a): 
      1) del controllo; 
      2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per
effetto  dell'acquisizione,  e'  integrato  uno  dei  casi   indicati
nell'articolo 22, comma 1, lettera b); 
    d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di  acquisti  di
partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la  banca  o
di una clausola del  suo  statuto,  del  controllo  o  dell'influenza
notevole sulla banca, o di una  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50
per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.». 
    b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'idoneita', ai sensi
dell'articolo  26,  di  coloro  che,   in   esito   all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo  nella
banca;»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'onorabilita',   la
correttezza, la professionalita' e competenza, ai sensi dell'articolo
26, comma 3, di coloro che, in  esito  all'acquisizione,  svolgeranno
funzioni di amministrazione e direzione nella banca;»; 
    c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La  Banca  d'Italia
adotta disposizioni attuative del presente  Capo,  individuando,  tra
l'altro: i soggetti tenuti a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i
diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare  delle
partecipazioni stesse; i criteri  di  calcolo  dei  diritti  di  voto
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  delle  soglie  previste   nel
presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti  di  voto  non
sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i
criteri per l'individuazione dei casi  di  influenza  notevole  e  di
acquisizione involontaria; le modalita' e i termini del  procedimento
di valutazione dell'acquisizione  ai  sensi  dei  commi  5,  5-bis  e
5-ter.» ; 
    d) i commi 2, 3 e 8-bis sono abrogati; 
    e) al comma 8, le parole «ai commi 1,  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 1». 
  5. All'articolo 20, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.  I  soggetti
autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca  d'Italia
gli atti  e  i  fatti  idonei  a  far  venire  meno  o  modificare  i
presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione  e'
stata rilasciata.»; 
    b) al comma 3, le parole «dal  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai commi 1 e 2-bis»; 
    c) al comma 4, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite  dalle
seguenti: «nei commi 1, 2 e 2-bis». 
  6. L'articolo 22, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 22. 
 
                      Partecipazioni indirette 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente  Titolo
si considerano anche: 
    a) le  partecipazioni  acquisite  o  comunque  possedute  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona; 
    b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una
delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto  dei
diritti di voto  o  delle  quote  di  capitale  posseduti  attraverso
societa', anche non controllate, che a loro volta  hanno  diritti  di
voto  o  quote  di  capitale  nella  banca,   tenendo   conto   della
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.». 
  7. Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
 
                          «Articolo 22-bis. 
 
                  Persone che agiscono di concerto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo,
e' soggetta ad autorizzazione preventiva ai  sensi  dell'articolo  19
anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni  da  parte  di
piu' soggetti che, in base ad accordi in  qualsiasi  forma  conclusi,
ancorche'  invalidi  o  inefficaci,  intendono  esercitare  in   modo
concertato  i   relativi   diritti,   quando   tali   partecipazioni,
cumulativamente  considerate,  raggiungono  o  superano   le   soglie
indicate  nell'articolo  19  oppure  comportano  la  possibilita'  di
esercitare il controllo o un'influenza notevole . 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia  individua
i casi per i quali si presume che due  o  piu'  persone  agiscano  di
concerto, i  casi  in  cui  la  cooperazione  tra  piu'  persone  non
configura un'azione di concerto, nonche' i casi in cui  le  modifiche
agli accordi tra persone  che  agiscono  di  concerto,  ivi  comprese
quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette  agli
obblighi di autorizzazione o  comunicazione  ai  sensi  del  presente
Capo.». 
  8. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo le parole  «dall'articolo  20»  sono  inserite  le
seguenti: «, commi 1, 2 e 4». 
  9. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «all'articolo 19, comma  1»
sono inserite le seguenti: «, lettera a)». 
  10. All'articolo 51, comma 1-quinquies, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le  parole  «essenziali  o  importanti»  sono
soppresse. 
  11. All'articolo 52, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il  seguente:  «2-ter.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 2, il  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta
di quest'ultima, ogni notizia, informazione  o  dato  riguardanti  la
banca sottoposta a revisione legale dei conti.»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il  seguente:  «3-bis.  La  Banca
d'Italia  puo'  disporre  la  rimozione  dall'incarico  del  soggetto
incaricato della  revisione  legale  dei  conti  o  del  responsabile
dell'incarico di revisione legale,  qualora  il  soggetto  incaricato
della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi  previsti
dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al
comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5.»; 
    d) al comma 4, le parole «commi 1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-ter». 
  12.  All'articolo  53,  comma  2-bis,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole  «comunitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea». 
  13. All'articolo 53-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), dopo le  parole  «dell'intero  sistema
bancario   riguardanti   anche:»   sono   inserite    le    seguenti:
«l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole  «essenziali  o  importanti»   sono
soppresse. 
  14. All'articolo 54, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «essenziali  o  importanti»   sono
soppresse; 
    b) ai commi 2 e 3, le parole «comunitario» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  15. All'articolo 55, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, nella rubrica  e  al  comma  1,  le  parole  «comunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea». 
  16. All'articolo 59, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del  presente
capo: 
    a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23; 
    b) per «societa' finanziarie» si intendono le  societa'  indicate
nell'articolo 4, paragrafo 1,  punto  26,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
    b-bis) per «societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista»  si
intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
    b-ter) per «societa' di partecipazione finanziaria» si  intendono
le societa' indicate nell'articolo 4,  paragrafo  1,  punto  20,  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
    c) per «societa' strumentali» si intendono le  societa'  indicate
nell'articolo 4, paragrafo 1,  punto  18,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
    d) per «coordinatore del  conglomerato  finanziario»  si  intende
l'autorita' indicata  nell'articolo  5  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005, n. 142.». 
  17. L'articolo 60, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 60. 
 
                            Composizione 
 
  1. Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate. 
  2. Capogruppo del gruppo bancario e': 
    a) la banca italiana che non  sia  a  sua  volta  controllata  da
un'altra  banca  italiana  o  da  una  societa'   di   partecipazione
finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista  con  sede
legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione  europea  che  possa
essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o 
    b) la societa' di partecipazione finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un
altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua  volta  controllata
da una banca  italiana  o  da  un'altra  societa'  di  partecipazione
finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista  con  sede
legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione  europea  che  possa
essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo,  quando
nell'insieme delle societa' controllate vi siano solo banche italiane
oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate
sia maggiore di quello delle banche  controllate  in  ciascuno  Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca  d'Italia
sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o 
    c) la societa' di partecipazione finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  con  sede   legale   in   Italia,
ricompresa nella vigilanza su base consolidata  di  competenza  delle
autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non
sia a sua volta controllata da  una  banca  italiana  o  da  un'altra
societa' di partecipazione finanziaria o societa'  di  partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia e  che  controlli  almeno
una banca italiana.». 
  18. Dopo l'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
 
                          «Articolo 60-bis. 
 
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria  e  delle
  societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo. 
 
  1. Le societa' di  partecipazione  finanziaria  e  le  societa'  di
partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma  2,
lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica
di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del
comma 3. L'autorizzazione e' rilasciata  e  l'esenzione  e'  concessa
dalla Banca d'Italia congiuntamente,  a  seconda  dei  casi,  con  la
diversa autorita' competente  per  la  vigilanza  consolidata  o  con
l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede
legale la societa' di partecipazione finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista. 
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  quando  ricorrono  tutte   le
seguenti condizioni: 
    a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei
compiti nell'ambito del gruppo assicurano il  coordinamento  efficace
dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione
dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano
l'attivita' bancaria su base consolidata; 
    b) la struttura del gruppo  non  ostacola  l'effettivo  esercizio
della vigilanza su base individuale e consolidata  delle  banche  del
gruppo di appartenenza; 
    c) i soggetti che  detengono  nella  societa'  di  partecipazione
finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria  mista  le
partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi
previste; 
    d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nella societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  nella
societa' di partecipazione finanziaria mista  sono  idonei  ai  sensi
dell'articolo 26; 
    e) non sussistono, tra la societa' di partecipazione  finanziaria
o la societa' di partecipazione finanziaria mista e  i  soggetti  del
gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti   legami   che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  3. In deroga al comma 1, le societa' di partecipazione  finanziaria
o  le  societa'  di   partecipazione   finanziaria   mista   indicate
all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza
di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
    a) la societa' di  partecipazione  finanziaria  esercita  in  via
esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di
controllo ovvero la  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista
esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di  assunzione  di
partecipazioni di  controllo  in  relazione  a  societa'  bancarie  e
finanziarie; 
    b) la societa' di partecipazione finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista non  e'  stata  designata  come ente
sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180; 
    c) e' designata una  banca  avente  sede  legale  in  Italia  per
l'esercizio delle funzioni  di  direzione  e  coordinamento  indicate
all'articolo 61 e a questa sono  assegnati  i  poteri  e  le  risorse
necessari per assicurare il rispetto  delle  norme  che  disciplinano
l'attivita' bancaria su base consolidata; 
    d)  lo  statuto  prevede  espressamente  che  alla  societa'   di
partecipazione  finanziaria  o  alla   societa'   di   partecipazione
finanziaria  mista  e'  preclusa  l'assunzione  delle   funzioni   di
direzione e coordinamento del gruppo bancario o  la  possibilita'  di
assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari  che
incidono  sul  gruppo  o  sulle  societa'  bancarie   e   finanziarie
controllate; 
    e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza su base consolidata. 
  4. La societa' di  partecipazione  finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma  del
presente articolo se  vengono  meno  le  condizioni  per  l'esenzione
previste dal comma 3. 
  5. La revoca dell'autorizzazione e' disposta nei seguenti casi: 
    a)  sono  venute  meno  le  condizioni   in   base   alle   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
    b)  l'autorizzazione  e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni; 
    c) e' disposta la liquidazione  coatta  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo 99. 
  6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca
d'Italia, in qualita'  di  autorita'  di  vigilanza  consolidata  sul
gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma
2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3  congiuntamente  con
l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede
legale la societa' di partecipazione finanziaria  o  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. 
  7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca
d'Italia rilascia e  revoca  l'autorizzazione  indicata  al  comma  2
ovvero concede l'esenzione indicata al  comma  3  congiuntamente  con
l'autorita'  dello  Stato  dell'Unione  europea  competente  per   la
vigilanza consolidata. 
  8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi  6  o  7  non
venga adottata per disaccordo delle autorita' entro  due  mesi  dalla
presentazione dell'istanza, la questione  e'  trasmessa  all'ABE  per
l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con  le
autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  in  situazioni
transfrontaliere. 
  9. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo, con particolare riguardo alla procedura  di  autorizzazione
ed  esenzione,  alle  modalita'  di  presentazione  dell'istanza,  al
coordinamento con  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19,  ai
criteri di valutazione delle condizioni previste dai  commi  2  e  3,
alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5. 
  10. Nel  caso  di  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  di
societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato
dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia,  ai  fini  del   presente
articolo si applicano le corrispondenti  disposizioni  di  attuazione
della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione  europea
in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o  la
societa' di partecipazione finanziaria mista.». 
  19. All'articolo 61, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  (Ruolo   della
capogruppo); 
    b) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  La  capogruppo
esercita  le  funzioni  di  direzione  e  coordinamento  del   gruppo
bancario, assicurando, tra  l'altro,  il  rispetto  delle  norme  che
disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata.»; 
    c) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3.  Ferma  restando  la  specifica  disciplina  dell'attivita'
bancaria,  la  capogruppo  e'  soggetta  ai  controlli  di  vigilanza
previsti dal presente Capo. 
      4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del  gruppo
per assicurare  il  rispetto  e  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
carattere generale  e  particolare  impartiti  dalla  Banca  d'Italia
nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori  delle
societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni  dato  e  informazione
per l'emanazione delle disposizioni e  la  necessaria  collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata. 
      5. Alla societa' di partecipazione finanziaria e alla  societa'
di partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  si  applicano  gli
articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonche' le disposizioni
del titolo II, capi III e  IV  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
67-bis. Nei confronti delle altre  societa'  appartenenti  al  gruppo
bancario e dei titolari di  partecipazioni  nelle  medesime  societa'
sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri  previsti  dall'articolo
21.». 
  20. All'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi  in
cui la capogruppo sia una societa' di  partecipazione  finanziaria  o
una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista,   l'iscrizione
nell'albo e'  subordinata  all'autorizzazione  indicata  all'articolo
60-bis.» 
  21. All'articolo 65, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «(Soggetti  inclusi
nell'ambito della vigilanza su base consolidata)»; 
    b) al comma 1: 
      1) la lettera b) e'  sostituita  dalla  seguente:  b)  societa'
bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per  il  venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o  da  una
singola banca; 
      2) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: 
        «i-bis) societa' di partecipazione finanziaria o societa'  di
partecipazione finanziaria  mista  esentate  ai  sensi  dell'articolo
60-bis, comma 3; 
        i-ter) societa', diverse  da  quelle  indicate  alle  lettere
precedenti, incluse nel perimetro di  consolidamento  prudenziale  ai
sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n.  575/2013  e  relative
disposizioni attuative.»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «nell'ambito della vigilanza»  sono
inserite le seguenti: «su base». 
  22. All'articolo 66, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «indicati nelle lettere da a) a c),  del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere  a),
b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»; 
    b) al comma 3, le parole «indicati nelle lettere da a) a c),  del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere  a),
b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»; 
    c) al comma 4, dopo le parole «l'esercizio della vigilanza»  sono
inserite le seguenti: «su base»; 
    d) al  comma  5,  la  parola  «comunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti «dell'Unione europea» e dopo  le  parole  «della  vigilanza»
sono inserite le seguenti: «su base»; 
    e) al comma 5-ter,  le  parole  «essenziali  o  importanti»  sono
soppresse. 
  23. All'articolo 67, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata,  la
Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale  in  Italia
e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE)  n.  575/2013  e  dalla
direttiva  2013/36/UE  per  l'esercizio  della  vigilanza   su   base
consolidata, alla societa' di partecipazione finanziaria capogruppo e
alla societa' di partecipazione finanziaria mista  capogruppo  avente
sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con
provvedimenti di  carattere  generale,  disposizioni  concernenti  il
gruppo  bancario  complessivamente  considerato  o  suoi  componenti,
aventi ad oggetto: 
      a) l'adeguatezza patrimoniale; 
      b)   il   contenimento   del   rischio   nelle   sue    diverse
configurazioni; 
      c) le partecipazioni detenibili; 
      d) il governo  societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
      e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie  indicate
al presente comma.»; 
    b) al  comma  2-bis,  lettera  b),  la  parola  «comunitario»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
    c) al comma 3, le parole «lettere b) e c)» sono sostituite  dalle
seguenti: «lettere b), c), i-bis) e i-ter)». 
  24. All'articolo 67-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Disposizioni
applicabili  alla  societa'  di  partecipazione   finanziaria   mista
capogruppo)»; 
    b) al comma 1 dopo  la  parola:  «capogruppo»  sono  inserite  le
seguenti: «con sede legale in Italia»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Le  disposizioni
previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e  IV,
come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla societa'
di partecipazione finanziaria mista capogruppo  con  sede  legale  in
Italia qualora il settore  di  maggiori  dimensioni  all'interno  del
conglomerato finanziario sia quello bancario,  determinato  ai  sensi
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.  I  provvedimenti  di
decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26  e  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 19 sono adottati  dalla  Banca  d'Italia  d'intesa  con
l'IVASS.»; 
    d) al comma 3 dopo le parole «finanziaria mista» sono inserite le
seguenti: «con sede legale in Italia»; 
    e) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2
e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d),  sesto  e  settimo  periodo,  nei
confronti  delle  societa'  di   partecipazione   finanziaria   mista
capogruppo sono adottati conformemente al presente  Capo  e  d'intesa
con il coordinatore del conglomerato finanziario,  se  diverso  dalla
Banca d'Italia. 
      3-ter. Qualora il settore di  maggiori  dimensioni  all'interno
del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca  d'Italia,
in qualita' di autorita'  di  vigilanza  su  base  consolidata,  puo'
individuare  le  ipotesi  in  cui  la  societa'   di   partecipazione
finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia e' esentata dall'applicazione  di  una  o
piu' disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2009/138/CE  ivi
adottate,  se  equivalenti  alle  disposizioni  del  presente   Capo,
d'intesa con l'autorita' competente  per  la  vigilanza  sul  settore
assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la societa' ha la
sede legale. 
      3-quater.  La  Banca   d'Italia   conclude   accordi   con   il
coordinatore del conglomerato finanziario al fine di  definire  forme
di collaborazione e coordinamento  per  agevolare  l'esercizio  della
vigilanza su base consolidata.». 
  25. All'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  alla  lettera  d),  dopo  le  parole  «riguardare
anche:» sono inserite le seguenti «l'imposizione di un  requisito  di
fondi propri aggiuntivi;», le parole  «  remunerazioni  nella  banca»
sono sostituite dalle seguenti: «remunerazioni  nella  capogruppo»  e
sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  «per  le  capogruppo  che
beneficiano di eccezionali interventi di sostegno  pubblico,  possono
inoltre essere fissati limiti alla  remunerazione  complessiva  degli
esponenti aziendali; per le societa'  di  partecipazione  finanziaria
capogruppo  o  le  societa'  di  partecipazione   finanziaria   mista
capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche
controllate,  il  trasferimento  a  favore  dei   loro   soci   delle
partecipazioni detenute nelle banche controllate,  l'alienazione,  in
tutto in parte, delle partecipazioni detenute in societa' bancarie  e
finanziarie; la  designazione  temporanea  di  un'altra  societa'  di
partecipazione finanziaria, societa'  di  partecipazione  finanziaria
mista o banca del gruppo  per  l'esercizio  delle  funzioni  indicate
nell'articolo 61;»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Per le societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  le
societa' di partecipazione finanziaria mista  indicate  nell'articolo
60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera
d), sono assunti dalla Banca d'Italia in  qualita'  di  autorita'  di
vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con
l'autorita' competente  per  la  vigilanza  dello  Stato  dell'Unione
europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o  la  societa'
di partecipazione  finanziaria  mista,  se  diverso  dall'Italia.  Si
applica l'articolo 60-bis, comma 8. 
      1-ter. Per le  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  le
societa' di partecipazione finanziaria mista  indicate  nell'articolo
60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera
d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con  l'autorita'
dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza  su  base
consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.»; 
    c)  al  comma  2,  le  parole  «essenziali  o  importanti»   sono
soppresse. 
  26. All'articolo 68, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  «essenziali  o  importanti»   sono
soppresse; 
    b) al comma  2,  la  parola  «comunitario»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
    c) al  comma  3,  la  parola  «comunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
    d) al comma 3-bis, la parola  «comunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea» e le parole «ai  sensi  dell'articolo
61» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nell'articolo 60». 
  27. L'articolo 69, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 69. 
 
         Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi 
 
  1. Al  fine  di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  su  base
consolidata  nei  confronti  di  gruppi  operanti   in   piu'   Stati
dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi  con  le
autorita'   competenti,   definisce   forme   di   collaborazione   e
coordinamento, istituisce  collegi  di  supervisori  e  partecipa  ai
collegi istituiti da altre autorita'. 
  1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe
di  funzioni,  anche  per  l'esercizio  della   vigilanza   su   base
consolidata: 
    a) sulle societa' di partecipazione finanziaria e sulle  societa'
di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in
uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
    b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti indicati alla lettera a); 
    c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il venti per cento,  anche  congiuntamente,  dai  soggetti
indicati nelle lettere a) e b). 
  1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su
base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita'  del  sistema  finanziario
italiano o di un altro Stato dell'Unione  europea  in  cui  opera  il
gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche', in caso  di  gruppi  operanti
anche in altri Stati dell'Unione  europea,  le  competenti  autorita'
monetarie. 
  1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza  su  singole  banche  che  operano  con  succursali  aventi
rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti. 
  1-quinquies. Le autorita'  creditizie,  nei  casi  di  crisi  o  di
tensioni sui mercati finanziari,  tengono  conto  degli  effetti  dei
propri atti sulla stabilita'  del  sistema  finanziario  degli  altri
Stati dell'Unione europea interessati.». 
  28. Dopo l'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti: 
 
                           «Articolo 69.1. 
 
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria  e  delle
  societa'  di  partecipazione  finanziaria   mista   diverse   dalla
  capogruppo. 
 
  1. Le societa' di  partecipazione  finanziaria  e  le  societa'  di
partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo  presentano
istanza di autorizzazione  ai  sensi  del  presente  articolo  quando
ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) abbiano  sede  legale  in  Italia,  non  siano  a  loro  volta
controllate  da  una  banca  italiana  o  da  un'altra  societa'   di
partecipazione finanziaria o societa' di  partecipazione  finanziaria
mista con sede legale in Italia, e  nell'insieme  delle  societa'  da
esse controllate vi siano  solo  banche  italiane  oppure  il  totale
dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di  quello
delle banche controllate aventi  sede  legale  in  Stati  dell'Unione
europea  diversi  dall'Italia  oppure  quando  Banca   d'Italia   sia
altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; 
    b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato  dell'Unione
europea e siano  tenute  al  rispetto  su  base  sub-consolidata  del
regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2013/36/UE. 
  2. L'autorizzazione prevista al comma 1 e' rilasciata  dalla  Banca
d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base  consolidata,
congiuntamente con l'autorita'  competente  dello  Stato  dell'Unione
europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o  la  societa'
di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. 
  3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66,  67,  67-bis,  67-ter,
68, 69. 
 
                           Articolo 69.2. 
 
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria  e  delle
  societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti a  gruppi
  soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorita'
  di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea 
 
  1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2,  le  societa'
di  partecipazione  finanziaria  e  le  societa'  di   partecipazione
finanziaria mista, aventi sede  legale  in  Italia,  che  controllino
societa' bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza  su
base consolidata di competenza delle  autorita'  di  vigilanza  degli
altri   Stati   dell'Unione   europea,    presentano    istanza    di
autorizzazione. 
  2.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   dalla   Banca    d'Italia
congiuntamente all'autorita' competente all'esercizio della vigilanza
su base consolidata. Qualora entro due mesi non  venga  adottata  una
decisione congiunta ai sensi del  presente  comma,  la  questione  e'
rinviata all'ABE ai fini della procedura  per  la  risoluzione  delle
controversie con le autorita' di vigilanza degli altri  Stati  membri
in situazioni transfrontaliere. 
  3. Si applicano gli  articoli  60-bis,  61,  65,  66,  67,  67-bis,
67-ter,  68,  69.  A  tal  fine  la  Banca  d'Italia  collabora   con
l'autorita' di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente
con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5,
e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo.  Le  societa'
indicate nel comma 1 sono iscritte in una  sezione  dell'albo  tenuto
dalla Banca d'Italia. 
  4. Alle societa' di partecipazione finanziaria e alle  societa'  di
partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano
le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I. 
 
                             Sezione III 
 
                      Impresa madre intermedia 
 
                           Articolo 69.3. 
 
                     Impresa madre UE intermedia 
 
  1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di  Stato  terzo»  si
intende un gruppo come definito all'articolo 4,  paragrafo  1,  punto
138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la  cui  impresa  madre,  come
definita  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  15,  del   medesimo
regolamento, e' stabilita in uno Stato terzo. 
  2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo  e'
tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in  altro
Stato dell'Unione europea se: 
    a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno  un'altra  banca  o
una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  di  partecipazione
finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure  una  Sim  o
un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma  1,
lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e 
    b) il valore totale delle attivita' detenute nell'Unione  europea
dal gruppo di Stato terzo e' pari o superiore a 40 miliardi di euro. 
  3. Ai fini del comma 2 e' impresa madre UE intermedia una banca,  o
una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  di  partecipazione
finanziaria  mista  autorizzata  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 60-bis, avente sede legale in  Italia  o  in  un  altro
Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo  di  Stato  terzo,
che a sua volta non sia controllata da una  banca,  una  societa'  di
partecipazione finanziaria  o  di  partecipazione  finanziaria  mista
autorizzata in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  60-bis,
avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al
gruppo di Stato terzo. 
  4. L'obbligo previsto dal comma 2 e' rispettato  anche  quando  una
banca italiana e' essa stessa l'impresa madre UE intermedia. 
  5. Nel caso in cui l'impresa madre  UE  intermedia  sia  una  banca
italiana  o  una  societa'  di  partecipazione   finanziaria   o   di
partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformita' a  quanto
previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni  I  e  II  del
presente Capo. 
  6. La Banca d'Italia, quando e'  autorita'  di  vigilanza  su  base
consolidata, sentite le altre autorita' competenti per i soggetti  di
cui al comma 2, lettera a), puo' consentire che il  gruppo  di  Stato
terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in  cui  accerti
che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia  sia  verificata
almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) vi sia incompatibilita' con un requisito di separazione  delle
attivita' applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo; 
    b) la risolvibilita'  sia  resa  meno  efficiente  in  base  alla
valutazione effettuata dall'autorita' di risoluzione  competente  per
la impresa madre UE intermedia. 
  7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre
UE  intermedia  puo'  essere  una  impresa  di  investimento  di  cui
all'articolo 11-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  8.. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente articolo, con particolare riguardo  alle  modalita'  per  il
calcolo del valore totale delle attivita' del gruppo di  Stato  terzo
nella Unione europea, ivi  incluse  quelle  delle  succursali,  e  al
relativo monitoraggio, nonche' alla procedura per l'istituzione della
impresa madre UE intermedia e, nei  casi  di  cui  al  comma  6,  per
l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.». 
  29. All'articolo  69-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla  lettera  f),  punto  3),  le  parole  «comunitari»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»; 
    b) alla lettera l), le parole «comunitario» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  30. All'articolo  69-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole «extracomunitario» sono  sostituite
dalle seguenti: «di Stato terzo»; 
    b) alla lettera c), le parole «lettere c) e h)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere c), h), i-bis) e i-ter)»; 
  31. All'articolo 69-quater, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  32. All'articolo 69-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, 5 e 6  le  parole  «comunitario»  e  «comunitari»,
ovunque ricorrano, sono sostituite da «dell'Unione europea»; 
    b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le  societa'
indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo
l'articolo 69-novies, comma 2.». 
  33. All'articolo 69-sexies, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  34. All'articolo 69-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  35. All'articolo 69-novies, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «italiane» e' soppressa; 
    b) al comma 2,  le  parole  «comunitari»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  36. All'articolo 69-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  La
capogruppo di un gruppo bancario,  le  societa'  italiane  ed  estere
appartenenti al gruppo bancario e le  altre  societa'  incluse  nella
vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera
c), possono concludere un accordo per fornirsi  sostegno  finanziario
per il caso in cui si  realizzino  per  una  di  esse  i  presupposti
dell'intervento precoce  ai  sensi  dell'articolo  69-octiesdecies  e
siano soddisfatte  le  condizioni  indicate  nel  presente  capo.  Il
medesimo accordo puo' essere concluso anche dalle  societa'  indicate
all'articolo 69.2 con le societa' da  essa  controllate  e  le  altre
societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un  altro  Stato
dell'Unione europea.». 
  37. All'articolo 69-terdecies, comma 1, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
  38. All'articolo  69-quinquiesdecies,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   le   parole
«comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea». 
  39. All'articolo 69-octiesdecies, comma 1, del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole «banca o una societa' capogruppo
di un gruppo bancario:» sono sostituite dalle seguenti:  «banca,  una
capogruppo italiana di  un  gruppo  bancario  o  una  delle  societa'
indicate all'articolo 69.2:». 
  40.  All'articolo  69-noviesdecies,  del  decreto  legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, le parole «alla  societa'  capogruppo  di  un
gruppo bancario» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla  capogruppo
italiana di un gruppo  bancario  o  a  una  delle  societa'  indicate
all'articolo 69.2». 
  41.  All'articolo  69-viciessemel,  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole «delle banche o  societa'
capogruppo di un gruppo bancario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle banche, delle capogruppo italiane  di  un  gruppo  bancario  o
delle societa' indicate all'articolo 69.2»; 
    b) al  comma  2,  le  parole  «banca  o  della  capogruppo»  sono
sostituite dalle seguenti: «societa' di cui al comma 1»; 
    c) al comma 3,  le  parole  «di  una  banca  o  di  una  societa'
capogruppo di un gruppo bancario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della societa' di cui al comma 1»; 
    d) al comma 4, le parole «competente organo della banca  o  della
societa' capogruppo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «competente
organo della societa'»; 
    e) al comma 5, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «capogruppo  italiana  o  di  una  della
societa' indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98». 
  42. All'articolo 77, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, la parola «extracomunitarie» e' sostituita dalle
seguenti: «di Stato terzo»; 
    b) al comma 1, la parola «extracomunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di Stato terzo»; 
    c) al comma 1-bis, la parola  «comunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea» e  la  parola  «extracomunitaria»  e'
sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»; 
  43. All'articolo 77-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  la  parola  «comunitari»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
    b) al comma 4, le parole «alle societa' capogruppo di  un  gruppo
bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alle capogruppo italiane». 
  44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  la  parola  «capogruppo»  e'  inserita  la
seguente: «italiana»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, dopo le parole «della capogruppo» e' inserita la
seguente: «italiana»; 
      2) alla lettera b), dopo le parole «analoga procedura  prevista
da leggi speciali» sono inserite  le  seguenti:  «o  da  altro  Stato
dell'Unione europea»; 
    c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il  presente
articolo si applica anche alle societa' indicate  all'articolo  69.2.
Le disposizioni relative al gruppo  bancario  si  intendono  riferite
alle societa' da esse controllate e alle altre  societa'  soggette  a
vigilanza  su  base  consolidata  in  un  altro   Stato   dell'Unione
europea.». 
  45. All'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2, dopo  la  parola  «capogruppo»  e'  inseritala
seguente: «italiana»; 
    b) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. I  commi  1,
2, 3, e 5 si applicano anche alle  societa'  italiane  indicate  agli
articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario  si
intendono riferite alle societa' da  esse  controllate  e,  nel  caso
delle  societa'  indicate  all'articolo  69.2,  alle  altre  societa'
soggette  a  vigilanza  su  base  consolidata  in  un   altro   Stato
dell'Unione europea.». 
  46. Dopo l'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
 
                          «Articolo 99-bis. 
 
                       Liquidazione ordinaria 
 
  1.  Le  capogruppo  italiane  informano  tempestivamente  la  Banca
d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'.
La Banca d'Italia accerta  la  sussistenza  dei  presupposti  per  un
regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 
  2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle  imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1. 
  3.  L'iscrizione  di  cui  al  comma  2   comporta   la   decadenza
dall'autorizzazione  all'attivita'  di  capogruppo  a  decorrere  dal
termine fissato dalla Banca  d'Italia  nell'accertamento  di  cui  al
comma 1. La decadenza  non  impedisce,  previa  autorizzazione  della
Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai  sensi  dell'articolo
2487 del codice civile. 
  4. Nei confronti della societa' in  liquidazione  restano  fermi  i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto. 
  5.  Alla  procedura  di  liquidazione  disciplinata  dal   presente
articolo si applica l'articolo 97. 
  6. Il presente articolo si applica  anche  alle  societa'  italiane
indicate agli articoli 69.1 e 69.2.». 
  47. All'articolo 100, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto
nel  presente  articolo,  quando  la  capogruppo  sia  sottoposta  ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa
o,  in  caso  di  capogruppo  con  sede  legale  in  un  altro  Stato
dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da  quello  Stato,
alle  societa'  del  gruppo  si  applicano,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti, le  norme  del  presente  titolo,  capo  I,  sezione  I.
L'amministrazione straordinaria  puo'  essere  richiesta  alla  Banca
d'Italia  anche  dai  commissari  straordinari   e   dai   commissari
liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri  Stati
membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.» 
  48. All'articolo 101, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto
nel  presente  articolo,  quando  la  capogruppo  sia  sottoposta  ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa
o,  in  caso  di  capogruppo  con  sede  legale  in  un  altro  Stato
dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da  quello  Stato,
alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente  titolo,
capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la
disciplina della sezione III.  La  liquidazione  coatta  puo'  essere
richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di  procedure  in
altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.». 
  49.  All'articolo  102,  comma  1,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le  parole  «Quando   la
capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione  straordinaria  o  a
liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Quando  la  capogruppo  non  sia   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o,  in  caso  di
capogruppo con sede legale in  altro  Stato  dell'Unione  europea,  a
procedure analoghe previste da quello Stato». 
  50. Dopo l'articolo 102, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' inserito il seguente: 
 
                         «Articolo 102-bis. 
 
 Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia,  puo'  disporre  con   decreto   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle singole societa' italiane  del  gruppo,  diverse
dalle societa' strumentali, se ricorrono in capo a  queste  ultime  i
presupposti  di  cui  all'articolo  80,  comma  1,  revocandone,  ove
necessario,   l'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'.   Si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.  Per  le
banche del gruppo resta ferma comunque la  disciplina  della  sezione
III.». 
  51. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo» sono sostituite  dalle
seguenti: «Quando la capogruppo italiana». 
  52. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole  «dall'articolo  64»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3». 
  53. All'articolo 105-bis,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  a)  della
capogruppo italiana di un gruppo bancario  operante  in  altro  Stato
dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale
significativa; 
      2) alla lettera b) la parola «comunitario» e' sostituita  dalle
seguenti: «dell'Unione europea»; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)  di  una
delle societa' indicate all'articolo 69.2.»; 
    b) al  comma  2,  le  parole  «di  una  banca  comunitaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «di una banca dell'Unione europea»; 
    c) al comma  3,  le  parole  «in  altri  Stati  comunitari»  sono
sostituite dalle seguenti: «in altri Stati dell'Unione europea»; 
    d) al comma 4, le  parole  «in  diversi  Stati  comunitari»  sono
sostituite dalle seguenti: «in diversi Stati dell'Unione europea». 
  54. All'articolo 105-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «nei  confronti  della  capogruppo»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «nei  confronti  della  capogruppo
italiana, di una societa' indicata all'articolo 69.2». 
  55.  All'articolo  108,  commi  3-bis,  4-ter  e  5,  del   decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  le  parole  «essenziali  o
importanti» sono soppresse. 
  56. All'articolo 109, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «delle  banche  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle banche di Stato terzo»; 
    b) ai commi 3, lettera  c)  e  3-ter,  le  parole  «essenziali  o
importanti» sono soppresse. 
  57. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385,  le  parole  «articoli  19,  20,  21,  22,  23,»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,». 
  58. All'articolo 114-quinquies.3, comma 1, del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21,  22,  23,»
sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19,  20,  21,  22,  22-bis,
23,». 
  59. All'articolo 114-undecies, comma 1, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,». 
  60. All'articolo 139, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Partecipazioni  in
banche, in societa'  di  partecipazione  finanziaria  e  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  e   in   intermediari
finanziari». 
    b) ai commi 1, primo periodo, e 2, le parole  «dall'articolo  20,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, commi 2 e
2-bis»; 
    c) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal
comma 2 si  applicano  per  le  medesime  violazioni  in  materia  di
partecipazioni nelle societa' di partecipazione finanziaria  e  nelle
societa' di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad  assumere
la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione
amministrativa prevista dal  comma  1  si  applica  per  le  medesime
violazioni  in  materia   di   partecipazioni   nelle   societa'   di
partecipazione  finanziaria  e  nelle  societa'   di   partecipazione
finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.». 
  61. All'articolo 140, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni relative
alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un  gruppo
bancario, in societa' di partecipazione  finanziaria  e  societa'  di
partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari». 
  62. All'articolo 144, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole  «intermediari  finanziari»  sono
inserite le seguenti: «delle societa' di partecipazione  finanziaria,
delle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista»  e  le  parole
«essenziali o importanti» sono soppresse; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) inosservanza
degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49,
51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4,  61,
64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2  e  8,
69-quater,  69-quinquies,  69-octies,   69-novies,   69-sexiesdecies,
69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione
agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,  114-quinquies.1,
114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies,  114-undecies  in  relazione  agli  articoli  26  e   52,
114-duodecies,  114-terdecies,  114-quaterdecies,   114-octiesdecies,
129, comma 1, 145, comma 3, 146,  comma  2,  147,  o  delle  relative
disposizioni  generali  o  particolari  impartite   dalle   autorita'
creditizie;»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  «1-bis.  La  stessa
sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  a   una   societa'   di
partecipazione  finanziaria  o  a  una  societa'  di   partecipazione
finanziaria  mista  che,  nonostante   l'ottenimento   dell'esenzione
prevista   dall'articolo   60-bis,   comma    3,    o    la    revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma  5,
eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.». 
  63. All'articolo 144-ter, comma 1, alinea, del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono
inserite le seguenti: «e comma 1-bis,». 
  64. L'articolo 144-quinquies del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «1. Nelle materie a cui  si
riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139,  140,  144,
144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura
e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche  in  caso  di
inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del  medesimo  regolamento  e  della
direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli
articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti
vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.». 
  65.  Dopo  l'articolo  144-septies  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti: 
 
                          «Art. 144-octies. 
 
Societa' di partecipazione finanziaria e societa'  di  partecipazione
finanziaria mista  aventi  sede  in  uno  Stato  dell'Unione  europea
diverso dall'Italia. 
 
  1.  Nel  caso   di   violazione   delle   disposizioni   richiamate
nell'articolo  60-bis,   comma   10,   la   Banca   d'Italia   chiede
all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea  in  cui  ha
sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o  la  societa'
di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste
dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore
in quello Stato. 
 
                          Art. 144-novies. 
 
Societa' di partecipazione finanziaria e societa'  di  partecipazione
finanziaria mista aventi sede  in  Italia  e  appartenenti  a  gruppi
soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza  di  autorita'
di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea. 
 
  1. La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione
delle disposizioni richiamate nell'articolo  69.2  esclusivamente  su
richiesta dell'autorita' dello Stato dell'Unione  europea  competente
all'esercizio  della  vigilanza  consolidata.  In  questi   casi   la
procedura   sanzionatoria   si   svolge   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 145. 
  2. La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  all'autorita'  dello  Stato
dell'Unione  europea   competente   all'esercizio   della   vigilanza
consolidata  di  formulare  una  richiesta  di  avvio  di   procedura
sanzionatoria ai sensi del comma 1.». 
  66. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono abrogati. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al  Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 10 della legge 22  aprile  2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art.  10.  (Principi  e  criteri  direttivi   per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica  la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure  di  conservazione   del   capitale,   nonche'   per
          l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il
          regolamento  (UE)  n.  575/2013,  relativo   ai   requisiti
          prudenziali per gli enti creditizi).  -  1.  Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019,
          e  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2019/876  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20  maggio  2019,  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 32 della legge n. 234 del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a)   apportare   alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie  al
          corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE)  2019/876,
          relativi ai requisiti prudenziali per gli  enti  creditizi,
          nonche' delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione
          di attuazione della direttiva  e  del  regolamento  tenendo
          conto  degli  orientamenti  delle  Autorita'  di  vigilanza
          europee; 
                b) prevedere il ricorso  alla  disciplina  secondaria
          adottata  dalla  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei
          propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti
          emanati dalle Autorita' di vigilanza europee; 
                c) confermare, ai sensi dell'articolo 53  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993,
          l'individuazione  nella   Banca   d'Italia   dell'autorita'
          competente a esercitare le opzioni che  la  direttiva  (UE)
          2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono  agli
          Stati membri; 
                d)  attribuire  all'autorita'  designata   ai   sensi
          dell'articolo 53-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli
          articoli 124 e 164 del regolamento  (UE)  n.  575/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno  2013,
          come modificato dal regolamento (UE) 2019/876; 
                e)   estendere   la   disciplina    delle    sanzioni
          amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  385  del  1993  alle
          violazioni delle disposizioni dettate in  attuazione  della
          direttiva (UE) 2019/878 e  delle  disposizioni  emanate  in
          attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri,
          dei limiti e delle procedure  previsti  dalle  disposizioni
          nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio  del  potere
          sanzionatorio  da  parte  delle  autorita'   competenti   a
          irrogarle; 
                f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto
          incaricato della revisione legale dei  conti  in  banche  e
          imprese   di   investimento,   previsto    in    attuazione
          dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE)  2019/878,
          estendere l'applicazione di tale potere a  tutti  gli  enti
          sottoposti a regime intermedio disciplinati  ai  sensi  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993 e del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza  con  quanto  previsto
          dall'articolo 19-ter, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto  attiene  al
          rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
                g) apportare alla disciplina in  materia  di  assetti
          proprietari  contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 385  del  1993,  e  nel  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,  le  modifiche
          volte ad assicurarne la conformita' agli orientamenti delle
          Autorita'  di  vigilanza   europee   in   materia   e,   in
          particolare, alle previsioni  riguardanti  l'individuazione
          delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e
          tramite patti parasociali. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 20 maggio 2019, che  modifica  la  direttiva
          2013/36/UE per quanto  riguarda  le  entita'  esentate,  le
          societa' di  partecipazione  finanziaria,  le  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista,  la  remunerazione,  le
          misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione
          del capitale e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.
          L 150. 
              Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   il
          regolamento  (UE)  n.  575/2013,  per  quanto  riguarda  il
          coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto  di
          finanziamento  stabile,  i  requisiti  di  fondi  propri  e
          passivita'  ammissibili,  il  rischio  di  controparte,  il
          rischio  di  mercato,  le  esposizioni  verso   controparti
          centrali, le esposizioni verso  organismi  di  investimento
          collettivo,  le  grandi  esposizioni,   gli   obblighi   di
          segnalazione  e  informativa  e  il  regolamento  (UE)   n.
          648/2012, relativo ai requisiti prudenziali  per  gli  enti
          creditizi e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n.  L
          150. 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n,  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52 (TUF)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) "autorita' di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
                e-ter) "Disposizioni del MVU" indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                e-quater)  «UIF»  indica  l'Unita'  di   informazione
          finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                f) 
                g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro
          dell'Unione europea; 
                g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione
          europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
                g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  dell'Unione
          europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale
          o presta servizi; 
                h)  "Stato  terzo"  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica  uno  Stato
          dell'Unione europea la cui moneta e'  l'euro  o  che  abbia
          instaurato una cooperazione stretta  con  la  BCE  a  norma
          delle disposizioni del MVU; 
                i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                l-bis)   «autorita'   antiriciclaggio»   indica    le
          autorita'  responsabili  della   vigilanza   sui   soggetti
          obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e  2,
          della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del  rispetto  degli
          obblighi previsti dalla medesima direttiva; 
                l-ter) «autorita' di vigilanza su  base  consolidata»
          indica l'autorita' di vigilanza su  base  consolidata  come
          definita  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  41,   del
          regolamento (UE) n. 575/2013; 
                m) 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca dell'Unione europea": la banca avente  sede
          legale e amministrazione  centrale  in  un  medesimo  Stato
          dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                c) "banca di  Stato  terzo":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d)  "soggetto  significativo":  i  soggetti  definiti
          dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE)  n.  468/2014,
          sui  quali  la  BCE  esercita  la  vigilanza   diretta   in
          conformita' delle disposizioni del MVU; 
                d-bis) "soggetto  meno  significativo":  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) "succursale": una sede che costituisce una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) prestazione di servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    strumenti   di   mercato   monetario    (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    cambi; 
                    strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
                    valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento assunte dalle  autorita'  dell'Unione  europea,
          sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) "istituti di moneta elettronica  dell'Unione
          europea": gli istituti di moneta  elettronica  aventi  sede
          legale e  amministrazione  centrale  in  uno  stesso  Stato
          dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  e  che
          sia accettato  da  persone  fisiche  e  giuridiche  diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies) 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                h-septies)   "istituti   di   pagamento   dell'Unione
          europea": gli istituti di pagamento aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  dell'Unione
          europea diverso dall'Italia; 
                h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  5)  emissione  di  strumenti   di   pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                  6) rimessa di denaro; 
                  7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
                  8) servizi di informazione sui conti; 
                h-octies) 
                h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i) "punto di contatto centrale":  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica  o  dagli  istituti  di  pagamento  dell'Unione
          europea che operano  sul  territorio  della  Repubblica  in
          regime  di  diritto  di  stabilimento,  senza   succursale,
          tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
              3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della
          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto
          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11.». 
              Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7.  (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al  Direttorio
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. Restano ferme le disposizioni  del  MVU  in
          materia di comunicazione delle informazioni alla BCE. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la CONSOB,  la  COVIP  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Per  il  medesimo  fine,  la  Banca  d'Italia  e   la   UIF
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni. Detti organismi  non  possono  reciprocamente
          opporsi il segreto d'ufficio. 
              6.  Nel  rispetto  delle  condizioni   previste   dalle
          disposizioni  dell'Unione  europea,   la   Banca   d'Italia
          collabora, anche mediante scambio di informazioni,  con  le
          autorita' e i comitati che compongono il SEVIF  e  il  MVU,
          nonche' con le autorita'  di  risoluzione  e  le  autorita'
          antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di
          agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni  ricevute
          dalla  Banca  d'Italia  possono   essere   trasmesse   alle
          autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
          che ha fornito le informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati terzi; le  informazioni  che  la  Banca  d'Italia  ha
          ricevuto da un  altro  Stato  dell'Unione  europea  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane all'estero o di banche dell'Unione  europea  o  di
          Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti  inclusi
          nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei  rapporti  con
          le autorita' extracomunitarie lo  scambio  di  informazioni
          avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime.». 
              Il  testo   dell'articolo   14   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14. (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
          L'autorizzazione  all'attivita'  bancaria   e'   rilasciata
          quando ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) sia adottata la forma di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
                a-bis) la sede legale e la direzione  generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica; 
                b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia; 
                c)  venga   presentato   un   programma   concernente
          l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo
          statuto, all'indicazione, se del  caso,  della  capogruppo,
          delle  societa'  di  partecipazione  finanziaria  e   delle
          societa' di partecipazione finanziaria  mista  appartenenti
          al gruppo, nonche' alla descrizione  dei  dispositivi,  dei
          processi e dei meccanismi relativi al  governo  societario,
          all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli
          interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                d)  sussistano  i   presupposti   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo   19   per   i
          titolari  delle  partecipazioni  ivi  indicate  ovvero,  in
          assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi
          venti azionisti e  le  relative  quote  di  capitale  e  di
          diritti di voto; 
                e)   i   soggetti   che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e  controllo  siano  idonei,  ai
          sensi dell'articolo 26; 
                f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   BCE,   su
          proposta della  Banca  d'Italia;  e'  negata,  dalla  Banca
          d'Italia  o  dalla  BCE,  quando   dalla   verifica   delle
          condizioni indicate nel comma 1 non  risulti  garantita  la
          sana e prudente gestione. 
              2-bis. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1. 
              3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta  dalla
          BCE, sentita la Banca d'Italia o  su  proposta  di  questa,
          quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni: 
                a) sono venute meno le condizioni in base alle  quali
          l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
                b) l'autorizzazione  e'  stata  ottenuta  presentando
          false dichiarazioni; 
                c)   e'   accertata   l'interruzione   dell'attivita'
          bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. 
              3-ter.  La  revoca   dell'autorizzazione   e'   inoltre
          disposta dalla BCE, su proposta della Banca  d'Italia,  nei
          casi  di  liquidazione  coatta  amministrativa   ai   sensi
          dell'articolo 80. 
              4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di
          una  banca  di  Stato  terzo  e'  autorizzato  dalla  Banca
          d'Italia,  sentito  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
          quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).  L'autorizzazione
          e' rilasciata  tenendo  anche  conto  della  condizione  di
          reciprocita'. 
              4-bis. La Banca d'Italia emana  disposizioni  attuative
          del presente articolo.» 
              Il  testo   dell'articolo   19   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19.  (Autorizzazioni).  -  1.  Sono  soggette  ad
          autorizzazione preventiva: 
                a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca  di
          partecipazioni che comportano la possibilita' di esercitare
          il controllo o un'influenza notevole sulla banca  stessa  o
          che attribuiscono una quota  dei  diritti  di  voto  o  del
          capitale almeno pari al 10 per cento,  tenuto  conto  delle
          azioni o quote gia' possedute; 
                b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota
          dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20
          per cento, 30 per cento o 50 per cento  e,  in  ogni  caso,
          quando le variazioni comportano il  controllo  della  banca
          stessa; 
                c) l'acquisizione in  una  societa'  che  detiene  le
          partecipazioni indicate alla lettera a): 
                  1) del controllo; 
                  2) di una quota dei diritti di voto o del capitale,
          quando, per effetto dell'acquisizione, e' integrato uno dei
          casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b); 
                d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in  assenza  di
          acquisti di partecipazioni, anche  per  il  tramite  di  un
          contratto con la banca o di una clausola del  suo  statuto,
          del controllo o dell'influenza notevole sulla banca,  o  di
          una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al
          10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o  50  per  cento,
          tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. 
              2. (abrogato) 
              3. (abrogato) 
              4. 
              5.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   BCE,   su
          proposta della Banca d'Italia.  La  proposta  e'  formulata
          quando ricorrono condizioni atte a garantire  una  gestione
          sana e prudente della  banca,  valutando  la  qualita'  del
          potenziale  acquirente  e  la  solidita'  finanziaria   del
          progetto di acquisizione in base ai  seguenti  criteri:  la
          reputazione   del   potenziale    acquirente    ai    sensi
          dell'articolo  25;  l'onorabilita',  la   correttezza,   la
          professionalita' e competenza, ai sensi  dell'articolo  26,
          comma  3,  di  coloro  che,  in   esito   all'acquisizione,
          svolgeranno funzioni di amministrazione e  direzione  nella
          banca; la solidita' finanziaria del potenziale  acquirente;
          la  capacita'  della  banca   di   rispettare   a   seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della vigilanza; la mancanza di  un  fondato  sospetto  che
          l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio  o
          di  finanziamento  del  terrorismo.  L'autorizzazione  puo'
          essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
          presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
              5-bis. La Banca d'Italia propone  alla  BCE  di  negare
          l'autorizzazione  all'acquisizione   della   partecipazione
          quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5
          non risulti garantita la sana  e  prudente  gestione  della
          banca. 
              5-ter.   Quando   l'acquisizione    viene    effettuata
          nell'ambito  di  una  risoluzione  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  i  provvedimenti
          previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono  adottati  dalla  Banca
          d'Italia. 
              [6.  I  soggetti   che,   anche   attraverso   societa'
          controllate,  svolgono  in   misura   rilevante   attivita'
          d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
          essere autorizzati ad acquisire  partecipazioni  quando  la
          quota dei diritti di  voto  complessivamente  detenuta  sia
          superiore al 15 per cento o quando ne  consegua,  comunque,
          il controllo della banca. A tali fini,  la  Banca  d'Italia
          individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.] 
              [7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
          presenza di accordi, in qualsiasi forma  conclusi,  da  cui
          derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
          6, una rilevante concentrazione di potere per la  nomina  o
          la revoca della  maggioranza  degli  amministratori  o  dei
          componenti del consiglio di sorveglianza della banca,  tale
          da pregiudicare la gestione sana  e  prudente  della  banca
          stessa.] 
              8.  La  Banca  d'Italia   da'   notizia   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze, Presidente del  CICR,  delle
          domande di autorizzazione di cui al comma 1. 
              8-bis (abrogato) 
              9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del
          presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti
          a richiedere l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti
          dalle  partecipazioni  indicate   nel   presente   articolo
          spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di  calcolo
          dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
          delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi  i
          casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di
          cui all'articolo 22, comma 1, lettera  b);  i  criteri  per
          l'individuazione  dei  casi  di  influenza  notevole  e  di
          acquisizione involontaria; le modalita'  e  i  termini  del
          procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi  dei
          commi 5, 5-bis e 5-ter.». 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20. (Obblighi di comunicazione). -  1.  La  Banca
          d'Italia  stabilisce,  a  fini  informativi,  obblighi   di
          comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione
          di partecipazioni in banche. 
              2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso,  compresi
          quelli aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui
          comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto  in
          una banca, anche cooperativa, o  in  una  societa'  che  la
          controlla deve essere comunicato alla  Banca  d'Italia  dai
          partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
          della  societa'  cui   l'accordo   si   riferisce.   Quando
          dall'accordo derivi una  concertazione  del  voto  tale  da
          pregiudicare la gestione sana e prudente  della  banca,  la
          Banca d'Italia puo'  sospendere  il  diritto  di  voto  dei
          partecipanti all'accordo stesso. 
              2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19
          comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei  a
          far venire meno o modificare i presupposti e le  condizioni
          sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. 
              3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini delle comunicazioni previste dai commi  1  e  2-bis
          anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto  di  voto
          spetta o e' attribuito  a  soggetto  diverso  dal  titolare
          della partecipazione. La Banca d'Italia determina  altresi'
          le modalita' e i termini delle comunicazioni  previste  dal
          comma 2. 
              4.  La  Banca   d'Italia,   al   fine   di   verificare
          l'osservanza degli obblighi  indicati  nei  commi  1,  2  e
          2-bis, puo'  chiedere  informazioni  ai  soggetti  comunque
          interessati.». 
              Il  testo   dell'articolo   24   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24. (Sospensione del  diritto  di  voto  e  degli
          altri diritti, obbligo di alienazione). -  1.  Non  possono
          essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
          consentono  di  influire  sulla  societa'   inerenti   alle
          partecipazioni per  le  quali  le  autorizzazioni  previste
          dall'articolo 19 non  siano  state  ottenute  ovvero  siano
          state sospese o revocate. I diritti di  voto  e  gli  altri
          diritti, che consentono di  influire  sulla  societa',  non
          possono essere altresi' esercitati  per  le  partecipazioni
          per le quali siano state omesse le  comunicazioni  previste
          dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4. 
              2.  In   caso   di   inosservanza   del   divieto,   la
          deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o  il
          contributo determinanti delle partecipazioni  previste  dal
          comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del  codice
          civile. L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia entro centottanta giorni  dalla  data  della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel  registro  delle  imprese,  entro  centottanta   giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro  delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate  ai  fini  della  regolare   costituzione   della
          relativa assemblea. 
              3. Le partecipazioni per  le  quali  le  autorizzazioni
          previste dall'articolo 19 non sono state  ottenute  o  sono
          state revocate  devono  essere  alienate  entro  i  termini
          stabiliti dalla Banca d'Italia 
              3-bis.  Non  possono  essere   esercitati   i   diritti
          derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie  per  i
          quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano
          state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.». 
              Il  testo   dell'articolo   25   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1.  I  titolari
          delle  partecipazioni  indicate  all'articolo   19   devono
          possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
          competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e
          prudente gestione della banca. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: 
                a) i requisiti di onorabilita'; 
                b) i criteri di  competenza,  graduati  in  relazione
          all'influenza sulla gestione della banca  che  il  titolare
          della partecipazione puo' esercitare; 
                c)  i  criteri  di  correttezza,  con  riguardo,  tra
          l'altro,  alle  relazioni  d'affari  del   titolare   della
          partecipazione, alle condotte tenute  nei  confronti  delle
          autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive
          da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad
          attivita'  professionali  svolte,  nonche'  a  ogni   altro
          elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del
          titolare della partecipazione. 
              3. Qualora  non  siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i
          criteri non possono essere esercitati i diritti di  voto  e
          gli  altri  diritti,  che  consentono  di  influire   sulla
          societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le  soglie
          indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In  caso  di
          inosservanza,  si  applica  l'articolo  24,  comma  2.   Le
          partecipazioni eccedenti devono  essere  alienate  entro  i
          termini stabiliti dalla Banca d'Italia.». 
              Il  testo   dell'articolo   51   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 51.  (Vigilanza  informativa).  -  1.  Le  banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
                a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina  del  soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
                b)  le  dimissioni  del  soggetto  incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
                c) la risoluzione consensuale del mandato; 
                d) la revoca dell'incarico di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
          per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. 
              1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni
          al personale delle banche anche per il  tramite  di  queste
          ultime. 
              1-quinquies. Le previsioni del  comma  1  si  applicano
          anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
          funzioni aziendali e al loro personale.» 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52. (Comunicazioni del collegio sindacale  e  dei
          soggetti incaricati della revisione legale dei).  -  1.  Il
          collegio sindacale informa senza indugio la Banca  d'Italia
          di tutti gli atti o i fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
          nell'esercizio dei propri compiti, che  possano  costituire
          una  irregolarita'  nella  gestione  delle  banche  o   una
          violazione delle norme disciplinanti l'attivita'  bancaria.
          A tali fini lo statuto della banca,  indipendentemente  dal
          sistema di amministrazione e  controllo  adottato,  assegna
          all'organo che svolge la funzione di controllo  i  relativi
          compiti e poteri. 
              2. Il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o
          i fatti,  rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
          possano  costituire  una  grave  violazione   delle   norme
          disciplinanti  l'attivita'  bancaria  ovvero  che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio. 
              2-bis. Lo statuto delle banche di  credito  cooperativo
          puo' prevedere che il controllo contabile sia  affidato  al
          collegio sindacale. 
              2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  il
          soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei   conti
          fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima,
          ogni notizia, informazione  o  dato  riguardanti  la  banca
          sottoposta a revisione legale dei conti. 
              3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche  ai
          soggetti che esercitano i compiti ivi  previsti  presso  le
          societa' che controllano le banche o  che  sono  da  queste
          controllate ai sensi dell'articolo 23. 
              3-bis. La Banca d'Italia  puo'  disporre  la  rimozione
          dall'incarico  del  soggetto  incaricato  della   revisione
          legale  dei  conti  o  del  responsabile  dell'incarico  di
          revisione legale,  qualora  il  soggetto  incaricato  della
          revisione legale  dei  conti  abbia  violato  gli  obblighi
          previsti dal comma 2. Il presente comma non si  applica  ai
          soggetti  indicati  al  comma  3,  fermo  restando   quanto
          previsto dall'articolo 61, comma 5. 
              4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
          la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1,  2
          e 2-ter. 
              4-bis.  La  Banca  d'Italia  trasmette  alla   BCE   le
          informazioni ricevute ai sensi del presente  articolo,  nei
          casi e secondo le modalita'  stabiliti  dalle  disposizioni
          del MVU.». 
              Il testo dell'articolo 53, commi  da  1  a  2-bis,  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53. (Vigilanza regolamentare). - 1. 1.  La  Banca
          d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi  a
          oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d)   il    governo    societario,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                d-bis) l'informativa da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro  Stato  dell'Unione  europea,  la  decisione  e'   di
          competenza della medesima  autorita',  qualora,  entro  sei
          mesi dalla presentazione della domanda  di  autorizzazione,
          non venga adottata una decisione  congiunta  con  la  Banca
          d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine,  il  caso
          non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura  per
          la risoluzione  delle  controversie  con  le  autorita'  di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere». 
              Il  testo  dell'articolo  53-bis  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53-bis (Poteri di  intervento).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale delle banche; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53,
          comma 1,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti
          specifici nei confronti di una o piu' banche o  dell'intero
          sistema bancario riguardanti  anche:  l'imposizione  di  un
          requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione  delle
          attivita' o della struttura  territoriale;  il  divieto  di
          effettuare  determinate   operazioni,   anche   di   natura
          societaria, e di distribuire utili  o  altri  elementi  del
          patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari
          computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il  divieto
          di pagare interessi; la fissazione  di  limiti  all'importo
          totale della  parte  variabile  delle  remunerazioni  nella
          banca, quando sia necessario per  il  mantenimento  di  una
          solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano  di
          eccezionali  interventi  di  sostegno   pubblico,   possono
          inoltre   essere   fissati   limiti   alla    remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca,
          la  rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali;   la
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e il personale  dei  soggetti  ai
          quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.». 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 54. (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
          puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti  ai
          quali esse  abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  e
          richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
          necessari. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti  di  uno  Stato  dell'Unione  europea  che  esse
          effettuino  accertamenti  presso   succursali   di   banche
          italiane stabilite nel territorio  di  detto  Stato  ovvero
          concordare altre modalita' delle verifiche. 
              3. Le autorita' competenti  di  uno  Stato  dell'Unione
          europea, dopo aver informato  la  Banca  d'Italia,  possono
          ispezionare, anche tramite persone da esse  incaricate,  le
          succursali stabilite nel  territorio  della  Repubblica  di
          banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti
          di uno Stato dell'Unione europea lo  richiedono,  la  Banca
          d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli  accertamenti
          ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
              4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
          concordare con le autorita' competenti  degli  Stati  terzi
          modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate
          nei rispettivi territori. 
              5. La Banca d'Italia  da'  notizia  alla  CONSOB  delle
          comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.». 
              Il  testo   dell'articolo   55   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 55. (Controlli  sulle  succursali  in  Italia  di
          banche  dell'Unione  europea).  -  1.  La  Banca   d'Italia
          esercita controlli sulle succursali di  banche  dell'Unione
          europea nel territorio della Repubblica, con  le  modalita'
          da essa stabilite.». 
              Il  testo   dell'articolo   59   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 59. (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          capo: 
                a)  il   controllo   sussiste   nei   casi   previsti
          dall'articolo 23; 
                b)  per  «societa'  finanziarie»  si   intendono   le
          societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1,  punto  26,
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                b-bis) per «societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista» si intendono le  societa'  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera v),  del  decreto  legislativo  30  maggio
          2005, n. 142; 
                b-ter) per «societa' di  partecipazione  finanziaria»
          si  intendono  le  societa'   indicate   nell'articolo   4,
          paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                c)  per  «societa'  strumentali»  si   intendono   le
          societa' indicate nell'articolo 4, paragrafo 1,  punto  18,
          del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si
          intende l'autorita' indicata nell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 
              1-bis.». 
              Il  testo   dell'articolo   61   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 61. (Ruolo della capogruppo). - 1. La  capogruppo
          esercita le  funzioni  di  direzione  e  coordinamento  del
          gruppo bancario,  assicurando,  tra  l'altro,  il  rispetto
          delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria  su  base
          consolidata. 
              2. 
              3.   Ferma    restando    la    specifica    disciplina
          dell'attivita'  bancaria,  la  capogruppo  e'  soggetta  ai
          controlli di vigilanza previsti dal presente Capo. 
              4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del
          gruppo  per  assicurare  il  rispetto  e  l'esecuzione  dei
          provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti
          dalla Banca d'Italia nell'interesse  della  stabilita'  del
          gruppo. Gli amministratori delle societa' del  gruppo  sono
          tenuti a fornire ogni dato e informazione per  l'emanazione
          delle disposizioni e la necessaria  collaborazione  per  il
          rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata. 
              5. Alla societa' di partecipazione finanziaria  e  alla
          societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo  si
          applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter
          nonche' le disposizioni del titolo II, capi III e IV  salvo
          quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei  confronti  delle
          altre  societa'  appartenenti  al  gruppo  bancario  e  dei
          titolari di partecipazioni  nelle  medesime  societa'  sono
          attribuiti  alla   Banca   d'Italia   i   poteri   previsti
          dall'articolo 21.». 
              Il  testo   dell'articolo   64   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 64. (Albo). - 1. Il gruppo bancario  e'  iscritto
          in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  La  capogruppo   comunica   alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata. 
              3.  La  Banca   d'Italia   puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis. 
              4. Le societa' appartenenti al  gruppo  indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
              5.  La  Banca  d'Italia  disciplina   gli   adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.». 
              Il  testo   dell'articolo   65   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della  vigilanza
          su base consolidata) 
              1. La Banca d'Italia  esercita  la  vigilanza  su  base
          consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: 
                a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
                b)  societa'  bancarie,  finanziarie  e   strumentali
          partecipate almeno per il venti per  cento  dalle  societa'
          appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; 
                c) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca; 
                d) - g) 
                h) societa' che controllano almeno una banca; 
                i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
          strumentali quando siano controllate da una  singola  banca
          ovvero quando societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario
          ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano,  anche
          congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
                i-bis)  societa'  di  partecipazione  finanziaria   o
          societa' di partecipazione finanziaria  mista  esentate  ai
          sensi dell'articolo 60-bis, comma 3; 
                i-ter) societa',  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento
          prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento  (UE)
          n. 575/2013 e relative disposizioni attuative. 
              2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
          vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di
          norme specifiche in  tema  di  controlli  e  di  vigilanza,
          secondo la disciplina vigente.». 
              Il  testo   dell'articolo   66   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 66. (Vigilanza informativa).  -  1.  Al  fine  di
          esercitare la  vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca
          d'Italia richiede ai soggetti indicati  nelle  lettere  a),
          b), c), i-bis) e i-ter) del comma  1  dell'articolo  65  la
          trasmissione,  anche  periodica,  di  situazioni  e   dati,
          nonche' ogni altra informazione utile.  La  Banca  d'Italia
          puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere
          h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
          all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 
              2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini  per
          la  trasmissione  delle  situazioni,  dei  dati   e   delle
          informazioni indicati nel comma 1. 
              3. La Banca d'Italia puo' disporre  nei  confronti  dei
          soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter)
          del  comma  1   dell'articolo   65   l'applicazione   delle
          disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo  II,
          sezione VI, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              4. Le societa' indicate nell'art.  65  forniscono  alla
          capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i  dati
          e le  informazioni  richiesti  per  consentire  l'esercizio
          della vigilanza su base consolidata. 
              5. Le societa' con sede  legale  in  Italia  ricomprese
          nella vigilanza su base  consolidata  di  competenza  delle
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati   dell'Unione
          europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse  le
          informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata. 
              5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale dei soggetti indicati al comma 1,  anche  per  il
          tramite di  questi  ultimi,  e  per  i  medesimi  fini  ivi
          indicati. 
              5-ter. Gli obblighi previsti dai commi  1,  2  e  4  si
          applicano  anche  ai  soggetti   ai   quali   siano   state
          esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.». 
              Il  testo   dell'articolo   67   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67. (Vigilanza regolamentare). - 1.  Al  fine  di
          esercitare la  vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca
          d'Italia impartisce alla  capogruppo  con  sede  legale  in
          Italia e, ove cio' sia previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della
          vigilanza   su   base   consolidata,   alla   societa'   di
          partecipazione finanziaria capogruppo e  alla  societa'  di
          partecipazione finanziaria  mista  capogruppo  avente  sede
          legale   in   uno   Stato   dell'Unione   europea   diverso
          dall'Italia,  con  provvedimenti  di  carattere   generale,
          disposizioni     concernenti     il     gruppo     bancario
          complessivamente considerato o suoi componenti,  aventi  ad
          oggetto: 
                a) l'adeguatezza patrimoniale; 
                b) il contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
                c) le partecipazioni detenibili; 
                d)   il    governo    societario,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
                e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
          indicate al presente comma. 
              2. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano  i
          requisiti che tali soggetti devono possedere e le  relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca   d'Italia.   Per   i   gruppi
          sottoposti a vigilanza consolidata di  un'autorita'  di  un
          altro  Stato  dell'Unione  europea,  la  decisione  e'   di
          competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi
          dalla presentazione della domanda  di  autorizzazione,  non
          venga  adottata  una  decisione  congiunta  con  la   Banca
          d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine,  il  caso
          non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura  per
          la risoluzione  delle  controversie  con  le  autorita'  di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          esercitare la vigilanza su base consolidata possono  tenere
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma  1  dell'articolo
          65. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  impartire  disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di  uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. 
              3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies  e
          4-sexies, e l'articolo 53-ter.». 
              Il  testo  dell'articolo  67-bis  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di
          partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. La Banca
          d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa'  di
          partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale
          in Italia e'  esentata  dall'applicazione  di  una  o  piu'
          disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 
              2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3,
          e  nel  Titolo  II,  Capo  III  e   IV,   come   richiamate
          dall'articolo 61, comma 5, si applicano  alla  societa'  di
          partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale
          in  Italia  qualora  il  settore  di  maggiori   dimensioni
          all'interno  del  conglomerato   finanziario   sia   quello
          bancario, determinato ai sensi del decreto  legislativo  30
          maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai  sensi
          dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19
          sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 
              3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei
          confronti  della  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista con sede legale in Italia sono  adottati  o  proposti
          dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 
              3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli  60-bis,
          commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo
          periodo, nei confronti  delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al
          presente  Capo  e  d'intesa   con   il   coordinatore   del
          conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia. 
              3-ter.  Qualora  il  settore  di  maggiori   dimensioni
          all'interno  del  conglomerato   finanziario   sia   quello
          bancario, la Banca d'Italia, in qualita'  di  autorita'  di
          vigilanza su base consolidata, puo' individuare le  ipotesi
          in cui la  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista
          capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea
          diverso dall'Italia e' esentata dall'applicazione di una  o
          piu' disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE
          ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente
          Capo, d'intesa con l'autorita' competente per la  vigilanza
          sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in
          cui la societa' ha la sede legale. 
              3-quater. La Banca d'Italia  conclude  accordi  con  il
          coordinatore  del  conglomerato  finanziario  al  fine   di
          definire  forme  di  collaborazione  e  coordinamento   per
          agevolare   l'esercizio    della    vigilanza    su    base
          consolidata.». 
              Il  testo  dell'articolo  67-ter  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67-ter (Poteri di  intervento).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo': 
                a) convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  il
          personale della capogruppo; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          della  capogruppo,  fissandone  l'ordine  del   giorno,   e
          proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi  collegiali  della  capogruppo  quando  gli   organi
          competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto  dalla
          lettera b); 
                d) impartire le disposizioni  previste  dall'articolo
          67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi
          possono essere indirizzati anche a piu'  gruppi  bancari  o
          all'intero   sistema   bancario   e    riguardare    anche:
          l'imposizione di un requisito di fondi  propri  aggiuntivi;
          la  restrizione   delle   attivita'   o   della   struttura
          territoriale  del  gruppo;   il   divieto   di   effettuare
          determinate operazioni  e  di  distribuire  utili  o  altri
          elementi  del  patrimonio,  nonche',  con   riferimento   a
          strumenti finanziari computabili nel patrimonio a  fini  di
          vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di
          limiti  all'importo  totale  della  parte  variabile  delle
          remunerazioni nella capogruppo, quando sia  necessario  per
          il mantenimento di una solida  base  patrimoniale;  per  le
          capogruppo che beneficiano  di  eccezionali  interventi  di
          sostegno pubblico, possono inoltre  essere  fissati  limiti
          alla remunerazione complessiva degli  esponenti  aziendali;
          per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi
          di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti
          alla remunerazione complessiva degli  esponenti  aziendali;
          per le societa' di partecipazione finanziaria capogruppo  o
          le societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo,
          la sospensione dei diritti di voto spettanti  nelle  banche
          controllate, il trasferimento a favore dei loro soci  delle
          partecipazioni   detenute   nelle    banche    controllate,
          l'alienazione, in  tutto  in  parte,  delle  partecipazioni
          detenute   in   societa'   bancarie   e   finanziarie;   la
          designazione   temporanea   di   un'altra    societa'    di
          partecipazione  finanziaria,  societa'  di   partecipazione
          finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio  delle
          funzioni indicate nell'articolo 61; 
                e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia
          di pregiudizio per la sana e prudente gestione del  gruppo,
          la rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti  aziendali  della
          capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano  gli
          estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo
          26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
              1-bis. Per le societa' di partecipazione finanziaria  o
          le societa' di partecipazione  finanziaria  mista  indicate
          nell'articolo 60, comma  2,  lettera  b),  i  provvedimenti
          previsti al comma 1, lettera d), sono assunti  dalla  Banca
          d'Italia in qualita' di  autorita'  di  vigilanza  su  base
          consolidata  sul  gruppo   bancario,   congiuntamente   con
          l'autorita'  competente  per  la  vigilanza   dello   Stato
          dell'Unione europea in  cui  ha  sede  legale  la  societa'
          finanziaria o la  societa'  di  partecipazione  finanziaria
          mista,  se  diverso  dall'Italia.  Si  applica   l'articolo
          60-bis, comma 8. 
              1-ter. Per le societa' di partecipazione finanziaria  o
          le societa' di partecipazione  finanziaria  mista  indicate
          nell'articolo 60, comma  2,  lettera  c),  i  provvedimenti
          previsti al comma 1, lettera d), sono assunti  dalla  Banca
          d'Italia  congiuntamente  con   l'autorita'   dello   Stato
          dell'Unione europea competente per  la  vigilanza  su  base
          consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci e il personale  dei  soggetti  ai
          quali   la   capogruppo   abbia   esternalizzato   funzioni
          aziendali.». 
              Il  testo   dell'articolo   68   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  68.  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  A  fini  di
          vigilanza su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia  puo'
          effettuare   ispezioni   presso   i    soggetti    indicati
          nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali  siano  state
          esternalizzate  da  questi  ultimi  funzioni  aziendali   e
          richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
          necessari. Le ispezioni nei confronti di  societa'  diverse
          da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o  da  quelle
          alle quali siano state  esternalizzate  funzioni  aziendali
          essenziali  o  importanti  hanno  il  fine   esclusivo   di
          verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle   informazioni
          forniti per il consolidamento. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  richiedere  alle  autorita'
          competenti di uno Stato dell'Unione europea  di  effettuare
          accertamenti  presso  i  soggetti  indicati  nel  comma  1,
          stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero  concordare
          altre modalita' delle verifiche. 
              3. La Banca  d'Italia,  su  richiesta  delle  autorita'
          competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, puo'
          effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale  in
          Italia ricomprese nella vigilanza su  base  consolidata  di
          competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca  d'Italia
          puo'  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
          autorita'  che  hanno  fatto  la  richiesta  ovvero  da  un
          revisore  o   da   un   esperto.   L'autorita'   competente
          richiedente, qualora non compia direttamente  la  verifica,
          puo', se lo desidera, prendervi parte. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che  autorita'
          competenti di altri Stati dell'Unione europea  partecipino,
          per  i  profili  di  interesse,  ad  ispezioni  presso   le
          capogruppo  indicate  nell'articolo  61,   qualora   queste
          abbiano controllate  sottoposte  alla  vigilanza  di  dette
          autorita'.». 
              Il  testo  dell'articolo  69-bis  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente
          titolo si intendono per: 
                a)  «alta  dirigenza»:  il  direttore   generale,   i
          vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate,  i
          responsabili delle principali aree di affari e  coloro  che
          rispondono direttamente all'organo amministrativo; 
                b) «autorita' di risoluzione a  livello  di  gruppo»:
          l'autorita' di risoluzione dello Stato  membro  in  cui  si
          trova l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
                c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi  acquisiti
          dalle banche con obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono
          depositi i crediti relativi a fondi acquisiti  dalla  banca
          debitrice rappresentati da  strumenti  finanziari  indicati
          dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  ovvero  il  cui  capitale  non  e'
          rimborsabile  alla  pari,  ovvero  il   cui   capitale   e'
          rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o
          garanzie concordati con la  banca  o  terzi;  costituiscono
          depositi   i   certificati   di   deposito   purche'    non
          rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
                d) «depositi ammissibili  al  rimborso»:  i  depositi
          che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi  1  e  2,  sono
          astrattamente idonei a essere rimborsati  da  parte  di  un
          sistema di garanzia dei depositanti; 
                e) «depositi protetti»:  i  depositi  ammissibili  al
          rimborso che non superano il limite di  rimborso  da  parte
          del  sistema   di   garanzia   dei   depositanti   previsto
          dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 
                f) «provvedimenti di  risanamento»:  i  provvedimenti
          con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure previste nei Capi II,  III  e  IV  del
          Titolo IV, del decreto legislativo; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          numeri 1) e  2),  adottate  da  autorita'  di  altri  Stati
          dell'Unione europea; 
                g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1,
          comma  1,  lettera  uu)   del   decreto   legislativo   [di
          recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
                h) «sistema  di  tutela  istituzionale»:  un  accordo
          riconosciuto dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'articolo
          113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
                i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli
          aiuti di Stato e i  sostegni  finanziari  pubblici  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  mmm),   del   decreto
          legislativo; 
                l) «succursale significativa»: una succursale di  una
          banca  in  uno  Stato   dell'Unione   europea   considerata
          significativa dalla Banca d'Italia.». 
              Il  testo  dell'articolo  69-ter  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  69-ter  (Ambito  di  applicazione).  -   1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano: 
                a) alle banche  italiane  e  succursali  italiane  di
          banche di Stato terzo; 
                b) alle societa' italiane  capogruppo  di  un  gruppo
          bancario e alle societa'  componenti  il  gruppo  ai  sensi
          degli articoli 60 e 61; 
                c) alle societa' incluse nell'ambito della  vigilanza
          consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c),
          h), i-bis) e i-ter). 
              2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei
          casi previsti dall'articolo 23.». 
              Il testo dell'articolo  69-quater  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le  banche
          si dotano  di  un  piano  di  risanamento  individuale  che
          preveda l'adozione di misure volte  al  riequilibrio  della
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  in  caso  di  suo
          significativo deterioramento.  Il  piano  riguarda,  se  di
          interesse non trascurabile per il risanamento della  banca,
          anche  le  societa'  italiane  ed  estere   incluse   nella
          vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter,  comma
          1, lettera c). 
              2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le
          banche appartenenti a un gruppo bancario,  salvo  che  cio'
          non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia.
          Per le banche sottoposte  a  vigilanza  consolidata  in  un
          altro Stato dell'Unione  europea,  la  richiesta  di  piani
          individuali  e'  effettuata  in  conformita'  dell'articolo
          69-septies. 
              3.  Fatto  salvo  l'articolo  69-decies,  il  piano  di
          risanamento   contiene   le   informazioni   richieste   da
          provvedimenti di carattere  generale  e  particolare  della
          Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. 
              4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla
          l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario. 
              5. Il piano di  risanamento  e'  approvato  dall'organo
          amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le
          valutazioni di cui  all'articolo  69-sexies.  Il  piano  e'
          riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente
          o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia.
          Si   procede   comunque   al   riesame   e    all'eventuale
          aggiornamento del piano in caso di significativo  mutamento
          della struttura giuridica o  organizzativa  della  banca  o
          della sua situazione patrimoniale o finanziaria.». 
              Il testo dell'articolo 69-quinquies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo).  -
          1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota  di
          un piano di risanamento  di  gruppo  che  individua  misure
          coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa'
          del gruppo e, se  di  interesse  non  trascurabile  per  il
          risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed  estere
          incluse nella vigilanza consolidata indicate  nell'articolo
          69-ter, comma 1, lettera c). 
              2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano  di  risanamento
          di gruppo la capogruppo di un gruppo  bancario  soggetto  a
          vigilanza  consolidata  in  un  altro   Stato   dell'Unione
          europea, salvo che  cio'  non  sia  a  essa  specificamente
          richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies. 
              3. Il piano di risanamento di gruppo e'  finalizzato  a
          ripristinare l'equilibrio patrimoniale  e  finanziario  del
          gruppo bancario nel suo complesso e  delle  singole  banche
          che ne facciano parte. 
              4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
          informazioni  richieste  da  provvedimenti   di   carattere
          generale  o  particolare  della   Banca   d'Italia   e   da
          regolamenti della  Commissione  europea.  Ove  siano  stati
          conclusi tra le societa' del gruppo accordi  ai  sensi  del
          capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso  al
          sostegno finanziario di gruppo conformemente  ad  essi.  Il
          piano di  risanamento  di  gruppo  individua,  altresi',  i
          possibili   ostacoli   all'attuazione   delle   misure   di
          risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di  diritto
          all'allocazione tempestiva di  fondi  propri  e  al  pronto
          trasferimento  di  attivita'   nonche'   al   rimborso   di
          passivita' fra societa' del gruppo. 
              5. Il piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  approvato
          dall'organo amministrativo della  capogruppo  e  sottoposto
          alla   Banca   d'Italia,   in   conformita'   dell'articolo
          69-septies se il gruppo ha  articolazioni  in  altri  Stati
          dell'Unione europea. 
              6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6
          del decreto legislativo e  dell'articolo  7,  trasmette  il
          piano di risanamento di gruppo: 
                a)    alle    autorita'    competenti     interessate
          rappresentate nei collegi delle autorita'  di  vigilanza  o
          con  le  quali  sia   stato   stipulato   un   accordo   di
          coordinamento e cooperazione; 
                b) alle autorita' competenti degli Stati  dell'Unione
          europea  in  cui  le  banche  incluse  nel  piano   abbiano
          stabilito succursali significative; 
                c)  alle  autorita'  di  risoluzione  delle  societa'
          controllate incluse nel piano  di  risanamento  di  gruppo,
          nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo. 
              7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato  e,
          se necessario,  aggiornato  almeno  annualmente  o  con  la
          maggiore  frequenza  richiesta  dalla  Banca  d'Italia.  Si
          procede comunque al riesame e  all'eventuale  aggiornamento
          del  piano  in  caso  di  significativo   mutamento   della
          struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della  sua
          situazione patrimoniale o finanziaria. 
              7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano
          i commi 1, 3, 4 e  5.  Resta  fermo  l'articolo  69-novies,
          comma 2.». 
              Il testo dell'articolo  69-sexies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-sexies (Valutazione dei piani  di  risanamento
          individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei
          mesi  dalla  presentazione  del  piano  di  risanamento   e
          sentite, per  le  succursali  significative,  le  autorita'
          competenti degli Stati  dell'Unione  europea  in  cui  esse
          siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza  del
          piano in conformita' dei criteri indicati nelle  pertinenti
          disposizioni dell'Unione europea. 
              2. Il piano di risanamento e'  trasmesso  all'autorita'
          di   risoluzione   per   la   formulazione   di   eventuali
          raccomandazioni sui profili rilevanti  per  la  risoluzione
          della banca o del gruppo bancario. 
              3. Se  all'esito  della  verifica  emergono  carenze  o
          impedimenti al conseguimento delle finalita' del piano,  la
          Banca d'Italia puo', fissando i relativi termini: 
                a)  richiedere  alla  banca  o  alla  capogruppo   di
          presentare un piano modificato; 
                b) indicare  modifiche  specifiche  da  apportare  al
          piano; 
                c) ordinare  modifiche  da  apportare  all'attivita',
          alla struttura organizzativa o alla forma societaria  della
          banca  o  del  gruppo  bancario  o  ordinare  altre  misure
          necessarie per conseguire le finalita' del piano. 
              4. Resta ferma la  possibilita'  di  adottare,  ove  le
          circostanze lo richiedano, una o piu' delle misure previste
          dagli articoli 53-bis e 67-ter.». 
              Il testo dell'articolo 69-septies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-septies (Rapporti con  le  altre  autorita'  e
          decisioni congiunte sui piani di  risanamento).  -  1.  Nei
          casi e nei modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea,  la  Banca  d'Italia  coopera  con  le   autorita'
          competenti degli altri Stati  dell'Unione  europea  per  la
          valutazione  dei  piani  di  risanamento  di   gruppo   che
          includono una banca in  tali  Stati  e  per  l'applicazione
          delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3.  Nella
          valutazione dei piani di risanamento  di  gruppo  la  Banca
          d'Italia tiene  conto  del  possibile  pregiudizio  per  le
          singole societa' del gruppo. Essa riconosce come  valide  e
          applicabili  le  decisioni  prese  in   conformita'   delle
          disposizioni dell'Unione europea. 
              2. La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal
          diritto  dell'Unione,  promuovere  o   partecipare   a   un
          procedimento di mediazione non vincolante dinanzi  all'ABE,
          richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa  le
          decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione  e'
          stata  deferita  all'ABE,  la  Banca  d'Italia  si  astiene
          dall'adottare provvedimenti e  si  attiene  alle  decisioni
          finali dell'ABE. In  mancanza  di  decisione  dell'ABE  nei
          termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia
          adotta i provvedimenti di propria competenza.». 
              Il testo dell'articolo  69-novies  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   69-novies   (Trasmissione    dei    piani    di
          risanamento). - 1. Le banche e le capogruppo controllate da
          una societa' estera  inclusa  nella  vigilanza  consolidata
          della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani
          di risanamento, informazioni, documenti e ogni  altro  dato
          che  debba  essere  trasmesso  tra   la   societa'   estera
          controllante e la Banca d'Italia. 
              2.  Le  societa'  aventi  sede  legale  in  Italia  che
          controllano una banca soggetta  a  vigilanza  in  un  altro
          Stato  dell'Unione  europea  collaborano  con   l'autorita'
          competente  di  tale  Stato  al  fine  di   assicurare   la
          trasmissione  dei  piani  di   risanamento,   informazioni,
          documenti e ogni altro dato rilevante  per  la  valutazione
          dei piani di risanamento. 
              Il testo dell'articolo 69-duodecies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  69-duodecies  (Accordo  di  gruppo).  -  1.   La
          capogruppo di un gruppo bancario, le societa'  italiane  ed
          estere appartenenti al gruppo bancario e le altre  societa'
          incluse nella vigilanza consolidata indicate  nell'articolo
          69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un  accordo
          per fornirsi sostegno finanziario per il  caso  in  cui  si
          realizzino per una di esse  i  presupposti  dell'intervento
          precoce ai  sensi  dell'articolo  69-octiesdecies  e  siano
          soddisfatte le condizioni indicate nel  presente  capo.  Il
          medesimo accordo puo' essere concluso anche dalle  societa'
          indicate  all'articolo  69.2  con  le  societa'   da   essa
          controllate e le altre societa'  soggette  a  vigilanza  su
          base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dal  capo  IX  del
          titolo V del libro V del codice civile,  il  presente  capo
          non si applica: 
                a) alle operazioni di  finanziamento  e  di  gestione
          della liquidita' eseguite tra societa' del gruppo  bancario
          se  per  nessuna   di   esse   sussistono   i   presupposti
          dell'intervento precoce; 
                b) alla concessione di sostegno in  qualsiasi  forma,
          ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra societa'  del
          gruppo al di fuori dei casi previsti  dall'accordo,  quando
          la societa'  cui  il  sostegno  e'  concesso  si  trovi  in
          difficolta' e il sostegno sia in linea con le politiche del
          gruppo e sia finalizzato a  preservare  la  stabilita'  del
          gruppo. 
              3. Le societa' che aderiscono all'accordo  di  sostegno
          finanziario di gruppo  si  obbligano  a  fornirsi  sostegno
          finanziario  in  conformita'  dei   termini   dell'accordo.
          Possono  essere  previsti  anche   obblighi   di   sostegno
          reciproco. 
              4. Il sostegno  finanziario  puo'  essere  concesso  in
          forma  di  finanziamento,  di  prestazione  di  garanzia  o
          mediante la messa a disposizione di  beni  o  attivita'  da
          utilizzare come garanzia reale o finanziaria,  nonche'  con
          qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o
          piu' operazioni, anche tra il beneficiario del  sostegno  e
          soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non  partecipanti
          all'accordo. 
              5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi: 
                a)  l'accordo  e'  sottoscritto  da  ciascuna   parte
          nell'esercizio  della  propria  autonomia  negoziale  e  in
          coerenza  con  le  eventuali  direttive   impartite   dalla
          capogruppo; 
                b) le parti chiamate a fornire  sostegno  finanziario
          devono essere pienamente  informate  sulla  situazione  dei
          beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno; 
                c)  l'accordo  indica  i  criteri  di   calcolo   per
          determinare, al momento  in  cui  il  sostegno  finanziario
          viene  fornito,  il  corrispettivo  dovuto  per   qualsiasi
          operazione effettuata in virtu'  dell'accordo  stesso;  ove
          necessario per  conseguire  le  finalita'  dell'accordo,  i
          criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato,  in
          particolare se esso e' influenzato da  fattori  anomali  ed
          esterni al gruppo o se la parte che  fornisce  il  sostegno
          dispone,  in  forza   dell'appartenenza   al   gruppo   del
          beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti. 
              6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo'
          essere concluso se, al momento della sua  conclusione,  per
          una  delle  parti  dell'accordo  sussistono,   a   giudizio
          dell'autorita' competente,  i  presupposti  dell'intervento
          precoce. 
              7.  Nessun  diritto,   pretesa   o   azione   derivante
          dall'accordo puo' essere  esercitato  da  soggetti  diversi
          dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice
          civile.». 
              Il testo dell'articolo 69-terdecies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). -  1.
          Il progetto di  accordo  e'  sottoposto  all'autorizzazione
          della Banca d'Italia, che valuta la  sua  coerenza  con  le
          condizioni   previste   nell'articolo   69-quinquiesdecies,
          congiuntamente con  le  altre  autorita'  competenti  sulle
          banche  dell'Unione  europea   aderenti   all'accordo,   in
          conformita'  delle  pertinenti   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2. La Banca d'Italia  disciplina  il  procedimento  per
          l'autorizzazione di cui al comma 1. 
              3. Il progetto di accordo  e  ogni  sua  modifica  sono
          trasmessi   all'autorita'   di   risoluzione   a    seguito
          dell'autorizzazione di cui al comma 1.». 
              Il testo dell'articolo  69-quinquiesdecies  del  citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il  sostegno).
          - 1.  Il  sostegno  finanziario  previsto  dall'accordo  e'
          concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
                a)  si  puo'  ragionevolmente  prospettare   che   il
          sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta'
          finanziarie del beneficiario; 
                b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare  o
          ripristinare la stabilita' finanziaria del gruppo  nel  suo
          complesso  o  di  una  delle  societa'  del  gruppo  ed  e'
          nell'interesse della societa' del gruppo  che  fornisce  il
          sostegno; 
                c)  le  condizioni  del  sostegno  finanziario,   ivi
          compreso il corrispettivo, sono determinate in  conformita'
          dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c); 
                d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle
          informazioni  a  disposizione  dell'organo   amministrativo
          della  societa'  che  fornisce  il  sostegno   al   momento
          dell'assunzione della relativa decisione, che sara'  pagato
          un corrispettivo e rimborsato il prestito  da  parte  della
          societa' beneficiaria, qualora  il  sostegno  sia  concesso
          sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il
          sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale  e
          questa sia escussa, sara' possibile recuperare per  intero,
          anche in via di surroga o regresso, capitale,  interessi  e
          spese; 
                e) la concessione del sostegno finanziario non  mette
          a repentaglio la liquidita' o solvibilita'  della  societa'
          del gruppo che lo fornisce; 
                f)  la  concessione  del  sostegno  finanziario   non
          minaccia  la  stabilita'  del   sistema   finanziario,   in
          particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha  sede
          la societa' del gruppo che fornisce il sostegno; 
                g) la societa' del gruppo che  fornisce  il  sostegno
          rispetta, nel momento in cui lo fornisce,  i  requisiti  in
          materia di capitale, liquidita', grandi esposizioni  e  gli
          altri  requisiti   specifici   eventualmente   imposti   in
          conformita'  del  Regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  delle
          disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la
          concessione  del  sostegno  finanziario  non  e'  tale   da
          determinare la violazione  di  questi  requisiti  da  parte
          della  societa',  fatta  eccezione  per  il  caso  in   cui
          l'autorita' competente  per  la  vigilanza  sulla  societa'
          abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti; 
                h)  la  concessione  del  sostegno  finanziario   non
          pregiudica la risolvibilita' della societa' del gruppo  che
          lo fornisce.». 
              Il  testo  dell'articolo  69-octiesdecies  del   citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-octiesdecies  (Presupposti).  -  1.  La  Banca
          d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei confronti  di
          una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario  o
          una delle societa' indicate all'articolo 69.2: 
                a) le misure  di  cui  all'articolo  69-noviesdecies,
          quando risultano violazioni dei requisiti  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013, delle disposizioni  di  attuazione  della
          direttiva  2013/36/UE  e  del  titolo  II  della  direttiva
          2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17,  e
          24, 25 e 26 del regolamento (UE)  n.  600/2014,  oppure  si
          preveda la violazione dei predetti requisiti anche a  causa
          di un rapido deterioramento della situazione della banca  o
          del gruppo; 
                b) la rimozione degli esponenti di  cui  all'articolo
          69-vicies-semel,  quando  risultano  gravi  violazioni   di
          disposizioni  legislative,  regolamentari  o  statutarie  o
          gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero  quando  il
          deterioramento della situazione della banca  o  del  gruppo
          bancario sia particolarmente significativo,  e  sempre  che
          gli interventi indicati nella medesima lettera a) o  quelli
          previsti  negli  articoli  53-bis  e   67-ter   non   siano
          sufficienti per porre rimedio alla situazione.». 
              Il  testo  dell'articolo  69-noviesdecies  del   citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  69-noviesdecies   (Attuazione   del   piano   di
          risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando  i  poteri
          attribuiti  dagli  articoli  53-bis  e  67-ter,  la   Banca
          d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui  all'articolo
          69-octiesdecies, comma 1, lettera a),  puo'  chiedere  alla
          banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o  a
          una delle  societa'  indicate  all'articolo  69.2  di  dare
          attuazione,  anche  parziale,  al  piano   di   risanamento
          adottato  o  di  preparare  un  piano  per   negoziare   la
          ristrutturazione del debito con tutti  o  alcuni  creditori
          secondo il piano di  risanamento,  ove  applicabile,  o  di
          modificare la propria forma societaria. 
              2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di  cui
          al comma 1 puo': 
                a)   richiedere   l'aggiornamento   del   piano    di
          risanamento  quando  le  condizioni  che   hanno   condotto
          all'intervento  precoce  divergono  rispetto  alle  ipotesi
          contemplate nel piano; 
                b) fissare un termine per l'attuazione  del  piano  e
          l'eliminazione  delle   cause   che   formano   presupposto
          dell'intervento precoce.». 
              Il  testo  dell'articolo  69-viciessemel   del   citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei  componenti  degli
          organi  di  amministrazione   e   controllo   e   dell'alta
          dirigenza). - 1.  Al  ricorrere  dei  presupposti  indicati
          all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca
          d'Italia puo' disporre la rimozione e ordinare  il  rinnovo
          di  tutti  i  componenti  degli  organi  con  funzione   di
          amministrazione  e  di  controllo   delle   banche,   delle
          capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle  societa'
          indicate  all'articolo  69.2.  Si  applica   il   comma   4
          dell'articolo 70. 
              2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono  gli
          effetti  della  rimozione.  La   Banca   d'Italia   convoca
          l'assemblea della societa' di cui al comma 1 con all'ordine
          del  giorno  il  rinnovo  degli  organi  con  funzioni   di
          amministrazione e controllo. 
              3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma  1,  la
          Banca d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno  o
          piu' componenti dell'alta dirigenza della societa'  di  cui
          al comma 1. 
              4. La Banca d'Italia approva la nomina  dei  componenti
          dei nuovi organi o della nuova  alta  dirigenza  effettuata
          dal competente organo della societa'. 
              5. Resta salva  la  possibilita'  in  ogni  momento  di
          disporre  l'amministrazione  straordinaria  della  banca  o
          della capogruppo italiana o di una della societa'  indicate
          all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98. 
              6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti
          aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma  1,  lettera
          e),  e  dell'articolo  67-ter,  comma  1,  lettera  e),  se
          sufficiente per porre rimedio alla situazione.». 
              Il  testo   dell'articolo   77   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 77. (Succursali di banche di Stato terzo).  -  1.
          Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali  di
          banche  di  Stato  terzo  stabilite  nel  territorio  della
          Repubblica, i commissari  straordinari  e  il  comitato  di
          sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse
          i poteri degli organi di  amministrazione  e  di  controllo
          della banca di appartenenza. 
              1-bis. La Banca d'Italia  informa  dell'apertura  della
          procedura di amministrazione straordinaria le autorita'  di
          vigilanza degli  Stati  dell'Unione  europea  che  ospitano
          succursali della banca di Stato  terzo.  L'informazione  e'
          data, con ogni  mezzo,  possibilmente  prima  dell'apertura
          della procedura ovvero subito dopo. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          della presente sezione.». 
              Il  testo  dell'articolo  77-bis  del  citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In  deroga  ai
          termini previsti dagli articoli  2366  e  2369  del  codice
          civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, nelle banche  nei  confronti  delle  quali  e'
          stata adottata una misura di intervento precoce o  disposto
          l'avvio dell'amministrazione  straordinaria,  le  assemblee
          chiamate a deliberare aumenti  di  capitale  finalizzati  a
          ripristinare  l'adeguatezza  patrimoniale  possono   essere
          convocate fino a dieci giorni prima di quello  fissato  per
          l'assemblea, se cosi' e' previsto dallo statuto. 
              2. Nel caso previsto al comma  1,  per  le  banche  con
          azioni quotate nei  mercati  regolamentati  italiani  o  di
          altri Stati dell'Unione europea: 
                a) la comunicazione effettuata dall'intermediario  ai
          sensi dell'articolo 83-sexies del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  e'  effettuata  sulla  base  delle
          evidenze dei  conti  relative  al  termine  della  giornata
          contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente  la
          data fissata per l'assemblea; 
                b) il termine di cui all'articolo 126-bis,  comma  1,
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto
          a cinque giorni; 
                c)  non  trovano   applicazione   le   modalita'   di
          pubblicita' di  cui  all'articolo  126-bis,  comma  2,  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere  b)  e  c),
          non si applicano alle banche nei confronti delle  quali  e'
          stata disposta l'amministrazione straordinaria. 
              4.  Il  presente  articolo  si   applica   anche   alle
          capogruppo italiane.» 
              Il  testo   dell'articolo   98   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 98. (Amministrazione straordinaria). -  1.  Salvo
          quanto previsto  dal  presente  articolo,  alla  capogruppo
          italiana di un gruppo bancario si applicano  le  norme  del
          presente titolo, capo I, sezione I. 
              2.  L'amministrazione  straordinaria  della  capogruppo
          italiana, oltre che nei casi previsti  dall'art.  70,  puo'
          essere disposta quando: 
                a)  risultino   gravi   inadempienze   nell'esercizio
          dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4; 
                b) una delle societa' del gruppo bancario  sia  stata
          sottoposta     alla     procedura      del      fallimento,
          dell'amministrazione    controllata,     del     concordato
          preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della
          risoluzione dell'amministrazione  straordinaria  ovvero  ad
          altra analoga procedura prevista da  leggi  speciali  o  da
          altro Stato dell'Unione europea, nonche' quando  sia  stato
          nominato   l'amministratore    giudiziario    secondo    le
          disposizioni del codice civile in materia  di  denuncia  al
          tribunale di gravi irregolarita'  nella  gestione  e  possa
          essere alterato in modo grave  l'equilibrio  finanziario  o
          gestionale del gruppo 
              3. L'amministrazione straordinaria dura un anno,  salvo
          che il provvedimento con cui e'  disposta  non  preveda  un
          termine piu' breve o la  Banca  d'Italia  ne  autorizzi  la
          chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per
          lo stesso periodo di un anno dalla  Banca  d'Italia,  anche
          piu' di una volta, se  sussistono  i  presupposti  indicati
          nell'articolo 70 e nel comma 2 del  presente  articolo.  In
          tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure  di
          amministrazione  straordinaria   relative   alle   societa'
          appartenenti al gruppo.  Il  provvedimento  di  proroga  e'
          pubblicato per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              4. I commissari straordinari, sentito  il  comitato  di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          possono  revocare  o  sostituire,  anche  in   parte,   gli
          amministratori  delle  societa'  del  gruppo  al  fine   di
          realizzare i mutamenti degli indirizzi  gestionali  che  si
          rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
          al   massimo   sino   al    termine    dell'amministrazione
          straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati
          hanno titolo esclusivamente a un indennizzo  corrispondente
          ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua
          del mandato ma, comunque, per un periodo  non  superiore  a
          sei mesi. 
              5.  I  commissari   straordinari   possono   richiedere
          l'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  delle
          societa' appartenenti al gruppo. 
              6. I commissari possono richiedere  alle  societa'  del
          gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento  utile
          per adempiere al proprio mandato. 
              7. Al fine di agevolare il superamento  di  difficolta'
          finanziarie, i commissari possono disporre  la  sospensione
          dei pagamenti  nelle  forme  e  con  gli  effetti  previsti
          dall'art. 74, i cui termini sono triplicati. 
              8.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  che  sia  data
          notizia,   mediante   speciali   forme   di    pubblicita',
          dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art.  75,
          comma 2. 
              8-bis. Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle
          societa'  indicate  all'articolo  69.2.   Le   disposizioni
          relative al gruppo  bancario  si  intendono  riferite  alle
          societa' da esse controllate e alle altre societa' soggette
          a  vigilanza  su  base  consolidata  in  un   altro   Stato
          dell'Unione europea.». 
              Il  testo   dell'articolo   99   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 99- (Liquidazione coatta  amministrativa).  -  1.
          Salvo  quanto  previsto   nel   presente   articolo,   alla
          capogruppo italiana si  applicano  le  norme  del  presente
          titolo, capo I, sezione III. 
              2.  La   liquidazione   coatta   amministrativa   della
          capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti  dall'art.
          80,   puo'   essere   disposta   quando   le   inadempienze
          nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61,  comma
          4, siano di eccezionale gravita'. 
              3.  I  commissari  liquidatori  depositano  annualmente
          presso l'ufficio del registro delle imprese  una  relazione
          sulla   situazione   contabile   e   sull'andamento   della
          liquidazione, corredata da notizie  sia  sullo  svolgimento
          delle procedure cui  sono  sottoposte  altre  societa'  del
          gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi  a   tutela   dei
          depositanti. La relazione e' accompagnata  da  un  rapporto
          del  comitato  di  sorveglianza.  La  Banca  d'Italia  puo'
          prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere  noto
          l'avvenuto deposito della relazione. 
              4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e
          6. 
              5. Quando sia  accertato  giudizialmente  lo  stato  di
          insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
          revocatoria prevista dall'art. 67 della legge  fallimentare
          nei confronti di altre societa' del gruppo.  L'azione  puo'
          essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3)
          dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti
          in essere nei cinque anni  anteriori  al  provvedimento  di
          liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4)  e  al
          secondo comma dello stesso articolo che siano  stati  posti
          in essere nei tre anni anteriori. 
              5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5  si  applicano  anche  alle
          societa' italiane indicate agli articoli 69.1  e  69.2.  Le
          disposizioni  relative  al  gruppo  bancario  si  intendono
          riferite alle societa' da  esse  controllate  e,  nel  caso
          delle  societa'  indicate  all'articolo  69.2,  alle  altre
          societa' soggette a vigilanza su  base  consolidata  in  un
          altro Stato dell'Unione europea.». 
              Il  testo  dell'articolo   100   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 100. (Amministrazione straordinaria). - 1.  Salvo
          quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
          sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria   o   a
          liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo
          con sede legale in un altro Stato  dell'Unione  europea,  a
          procedure analoghe previste da quello Stato, alle  societa'
          del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le
          norme   del   presente   titolo,   capo   I,   sezione   I.
          L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta  alla
          Banca d'Italia anche  dai  commissari  straordinari  e  dai
          commissari liquidatori della  capogruppo  o,  nei  casi  di
          procedure in altri Stati membri  dell'Unione  europea,  dai
          corrispondenti organi. 
              2. Quando presso una societa' del gruppo sia  in  corso
          l'amministrazione  controllata   o   sia   stato   nominato
          l'amministratore giudiziario secondo  le  disposizioni  del
          codice civile in materia di denuncia al tribunale di  gravi
          irregolarita' nella  gestione,  le  relative  procedure  si
          convertono in amministrazione straordinaria.  Il  tribunale
          competente,  anche  d'ufficio,  dichiara  con  sentenza  in
          camera di  consiglio  che  la  societa'  e'  soggetta  alla
          procedura di  amministrazione  straordinaria  e  ordina  la
          trasmissione degli atti alla  Banca  d'Italia.  Gli  organi
          della  cessata  procedura  e  quelli   dell'amministrazione
          straordinaria provvedono con  urgenza  al  passaggio  delle
          consegne, dandone  notizia  con  le  forme  di  pubblicita'
          stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi  gli  effetti
          degli atti legalmente compiuti. 
              3.  Quando  le  societa'  del  gruppo   da   sottoporre
          all'amministrazione   straordinaria   siano   soggette    a
          vigilanza, il relativo provvedimento  e'  adottato  sentita
          l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in  caso
          di  urgenza,  potra'  essere  fissato  un  termine  per  la
          formulazione del parere. 
              4.  La  durata  dell'amministrazione  straordinaria  e'
          indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la
          capogruppo. Si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  98,
          comma 8. 
              5. Al fine di agevolare il superamento  di  difficolta'
          finanziarie, i  commissari  straordinari,  d'intesa  con  i
          commissari straordinari  o  liquidatori  della  capogruppo,
          possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e
          con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui  termini  sono
          triplicati.». 
              Il  testo  dell'articolo   101   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 101. (Liquidazione coatta amministrativa).  -  1.
          Salvo quanto previsto  nel  presente  articolo,  quando  la
          capogruppo sia sottoposta ad amministrazione  straordinaria
          o a  liquidazione  coatta  amministrativa  o,  in  caso  di
          capogruppo con sede legale in un  altro  Stato  dell'Unione
          europea, a procedure analoghe  previste  da  quello  Stato,
          alle societa' del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
          accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,  le  norme
          del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del
          gruppo resta ferma comunque  la  disciplina  della  sezione
          III. La liquidazione  coatta  puo'  essere  richiesta  alla
          Banca d'Italia anche  dai  commissari  straordinari  e  dai
          commissari liquidatori della  capogruppo  o,  nei  casi  di
          procedure in altri Stati membri  dell'Unione  europea,  dai
          corrispondenti organi. 
              2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso  il
          fallimento,  la  liquidazione  coatta  o  altre   procedure
          concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
          disciplinata  dal   presente   articolo.   Fermo   restando
          l'accertamento dello stato di insolvenza gia'  operato,  il
          tribunale  competente,  anche   d'ufficio,   dichiara   con
          sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta
          alla  procedura  di  liquidazione  prevista  dal   presente
          articolo e ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Banca
          d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della
          liquidazione provvedono  con  urgenza  al  passaggio  delle
          consegne, dandone  notizia  con  le  forme  di  pubblicita'
          stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi  gli  effetti
          degli atti legalmente compiuti. 
              3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti  i  poteri
          previsti dall'art. 99, comma 5.». 
              Il  testo  dell'articolo   102   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 102. (Procedure proprie delle singole  societa').
          -  1.  Quando  la  capogruppo   non   sia   sottoposta   ad
          amministrazione  straordinaria  o  a  liquidazione   coatta
          amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale  in
          altro  Stato  dell'Unione  europea,  a  procedure  analoghe
          previste da quello  Stato,  le  societa'  del  gruppo  sono
          soggette alle procedure previste dalle  norme  di  legge  a
          esse applicabili. Dei  relativi  provvedimenti  viene  data
          immediata  comunicazione  alla  Banca   d'Italia   a   cura
          dell'autorita'  amministrativa  o  giudiziaria  che  li  ha
          emessi.  Le  autorita'  amministrative  o  giudiziarie  che
          vigilano sulle procedure informano  la  Banca  d'Italia  di
          ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle  medesime,
          rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.». 
              Il  testo  dell'articolo   104   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 104. (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando la
          capogruppo  italiana  sia  sottoposta  ad   amministrazione
          straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa,  per
          l'azione  revocatoria  prevista  dall'art.  99,  comma   5,
          nonche' per tutte  le  controversie  fra  le  societa'  del
          gruppo e' competente inderogabilmente  il  tribunale  nella
          cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. 
              2.». 
              Il  testo  dell'articolo   105   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105. (Gruppi e societa' non iscritti all'albo). -
          1. Le disposizioni degli articoli precedenti  si  applicano
          anche nei confronti dei  gruppi  e  delle  societa'  per  i
          quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione,  ricorrano
          le  condizioni   per   l'inserimento   nell'albo   previsto
          dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3.». 
              Il  testo  dell'articolo  105-bis  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105-bis (Cooperazione tra  autorita').  -  1.  La
          Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre  autorita'
          competenti prima di  applicare  una  misura  di  intervento
          precoce  o  disporre  l'amministrazione  straordinaria  nei
          confronti: 
                a) della capogruppo italiana di  un  gruppo  bancario
          operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso  una
          banca controllata o una succursale significativa; 
                b)  di  una  banca  italiana  soggetta  a   vigilanza
          consolidata dell'autorita' competente  di  un  altro  Stato
          dell'Unione europea. 
              b-bis) di  una  delle  societa'  indicate  all'articolo
          69.2. 
              2. La Banca d'Italia, se  consultata  sull'adozione  di
          una misura di  intervento  precoce  o  dell'amministrazione
          straordinaria da parte  dell'autorita'  competente  per  la
          vigilanza  di  una  di  una   banca   dell'Unione   europea
          appartenente a un  gruppo  bancario,  comunica  le  proprie
          valutazioni   entro   tre   giorni   dalla   richiesta   di
          consultazione. 
              3. Le decisioni di cui al comma 1 sono  adottate  dalla
          Banca d'Italia tenendo conto degli  impatti  sulle  entita'
          del gruppo insediate in altri  Stati  dell'Unione  europea,
          secondo quanto emerga dalle procedure  di  cooperazione  di
          cui  al  presente  articolo,   e   sono   notificate   alla
          capogruppo, alle altre autorita' competenti e all'ABE. 
              4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento
          precoce o la nomina dei  medesimi  commissari  straordinari
          per le  societa'  del  gruppo  operanti  in  diversi  Stati
          dell'Unione  europea  e'  disposta  dalla  Banca   d'Italia
          congiuntamente con le altre autorita'  competenti.  Qualora
          l'accordo sul provvedimento  congiunto  non  sia  raggiunto
          entro   cinque   giorni   dalla   proposta   dell'autorita'
          competente, la Banca d'Italia puo' adottare le decisioni di
          propria competenza, salvo che  il  caso  non  sia  rinviato
          all'ABE ai sensi del comma 5. 
              5. La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti  dal
          diritto dell'Unione,  richiedere  l'assistenza  dell'ABE  o
          rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente  articolo.
          Qualora  una  decisione  sia  stata  rinviata  all'ABE  nel
          previsto termine di tre giorni per la  consultazione  o  di
          cinque giorni per l'accordo  fra  le  autorita',  la  Banca
          d'Italia  si  astiene  dall'adottare  provvedimenti  e   si
          attiene alle decisioni  finali  dell'ABE.  In  mancanza  di
          decisione  dell'ABE  nei  termini  previsti   dal   diritto
          dell'Unione, la Banca d'Italia adotta  i  provvedimenti  di
          propria competenza.». 
              Il  testo  dell'articolo  105-ter  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).
          - 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli  70  e
          98,  il  potere  di  nominare  uno  o  piu'  commissari  in
          temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis,  puo'
          essere esercitato nei confronti della capogruppo  italiana,
          di una societa' indicata all'articolo 69.2 e delle societa'
          di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili,
          le disposizioni del presente capo.». 
              Il  testo  dell'articolo   108   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 108. (Vigilanza). - 1. La  Banca  d'Italia  emana
          disposizioni di carattere generale  aventi  a  oggetto:  il
          governo   societario,   l'adeguatezza   patrimoniale,    il
          contenimento del rischio nelle sue diverse  configurazioni,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni e  i  sistemi  di  remunerazione  e  incentivazione
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
          materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
          lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
          singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
          Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
                a) le valutazioni del rischio di  credito  rilasciate
          da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
          2-bis, lettera a); 
                b) sistemi interni di misurazione dei rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
                a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
                b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
                d) adottare per le materie indicate nel comma 1,  ove
          la situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; 
                d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
          sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e  prudente   gestione
          dell'intermediario finanziario, la rimozione  dalla  carica
          di uno o piu' esponenti  aziendali;  la  rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  26,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  altresi'  convocare  gli
          amministratori, i sindaci,  i  dirigenti  dei  soggetti  ai
          quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale  degli  intermediari  finanziari,  anche  per  il
          tramite di questi ultimi. 
              4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4  si  applicano
          anche ai soggetti  ai  quali  gli  intermediari  finanziari
          abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali  e   al   loro
          personale. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli  intermediari  finanziari  o  i  soggetti  a  cui  sono
          esternalizzate  funzioni  aziendali  e  richiedere  a  essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              Il  testo  dell'articolo   109   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 109.  (Vigilanza  consolidata).  -  1.  La  Banca
          d'Italia  emana  disposizioni  volte  a  individuare,   tra
          soggetti non sottoposti a vigilanza  consolidata  ai  sensi
          del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, il gruppo  finanziario,  composto  da
          uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche  di  Stato
          terzo  e   dalle   societa'   finanziarie   come   definite
          dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa'  capogruppo
          e' l'intermediario finanziario o  la  societa'  finanziaria
          che esercita il controllo diretto o indiretto  sugli  altri
          componenti del gruppo. 
              2. La Banca d'Italia puo' esercitare  la  vigilanza  su
          base consolidata, oltre che nei confronti dei  soggetti  di
          cui  al  comma  1  inclusi  nel  gruppo  finanziario,   nei
          confronti di: 
                a)  intermediari  finanziari  e  societa'   bancarie,
          finanziarie e strumentali partecipate per almeno  il  venti
          per  cento  dalle  societa'  appartenenti   a   un   gruppo
          finanziario o da un intermediario finanziario; 
                b)  intermediari  finanziari  e  societa'   bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  non  comprese  in  un   gruppo
          finanziario,  ma  controllate  dalla   persona   fisica   o
          giuridica  che  controlla  un  gruppo  finanziario   o   un
          intermediario finanziario; 
                c) societa' diverse dagli intermediari  finanziari  e
          da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando  siano
          controllate da un intermediario finanziario  ovvero  quando
          societa' appartenenti a un  gruppo  finanziario  detengano,
          anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              3. Al fine di esercitare  la  vigilanza  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, la Banca d'Italia: 
                a) puo' impartire alla capogruppo, con  provvedimenti
          di   carattere   generale   o   particolare,   disposizioni
          concernenti   il   gruppo   finanziario    complessivamente
          considerato o i suoi  componenti,  sulle  materie  indicate
          nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche
          al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla  Banca
          d'Italia per esercitare la vigilanza  su  base  consolidata
          possono tenere conto,  anche  con  riferimento  al  singolo
          intermediario finanziario, della  situazione  dei  soggetti
          indicati nel comma 2, lettere a) e b).  La  Banca  d'Italia
          puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un  solo
          o di alcuni componenti il gruppo finanziario; 
                b) puo' richiedere, nei termini e  con  le  modalita'
          dalla medesima determinati, alle societa'  appartenenti  al
          gruppo finanziario la  trasmissione,  anche  periodica,  di
          situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile  e
          ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche'  alle
          societa' che controllano l'intermediario finanziario e  non
          appartengono al gruppo finanziario, le  informazioni  utili
          per consentire  l'esercizio  della  vigilanza  consolidata;
          tali   soggetti   forniscono   alla    capogruppo    ovvero
          all'intermediario finanziario le situazioni, i  dati  e  le
          informazioni richieste  per  consentire  l'esercizio  della
          vigilanza consolidata; 
                c)   puo'   effettuare   ispezioni    e    richiedere
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari;
          le ispezioni nei confronti di societa'  diverse  da  quelle
          bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo
          di verificare l'esattezza dei  dati  e  delle  informazioni
          forniti per il  consolidamento.  I  poteri  previsti  dalla
          presente lettera si applicano anche ai  soggetti  ai  quali
          siano state esternalizzate funzioni aziendali. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni  al
          personale dei soggetti indicati al  comma  3,  lettera  b),
          anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini
          ivi indicati. 
              3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti  dal  comma  3,
          lettera b), si applicano anche ai soggetti ai  quali  siano
          state  esternalizzate  funzioni   aziendali   e   al   loro
          personale.» 
              Il  testo  dell'articolo   110   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110. (Rinvio). - 1. Agli intermediari  finanziari
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,  22-bis,  23,  24,
          47, 52,  61,  commi  4  e  5,  62,  63,  64,  78  e  82.  I
          provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  intermediari
          finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma
          3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla   natura
          specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo  19  in  intermediari  finanziari  si  applica
          l'articolo 25, ad eccezione del comma  2,  lettera  b);  il
          decreto   di   cui   all'articolo   25    puo'    prevedere
          l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
          del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto  riguardo
          alla complessita' operativa, dimensionale  e  organizzativa
          degli   intermediari,   nonche'   alla   natura   specifica
          dell'attivita' svolta.». 
              Il  testo  dell'articolo  114-quinquies.3  del   citato
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli  istituti  di
          moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili,  le
          disposizioni contenute  negli  articoli  19,  20,  21,  22,
          22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140  nonche'  nel  titolo  VI.  I
          provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
          Banca d'Italia. Agli emittenti che  agiscono  in  veste  di
          pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e
          126-novies nonche', relativamente  a  queste  disposizioni,
          gli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 11. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          moneta elettronica si applica l'articolo 26,  ad  eccezione
          del  comma  3,  lettere  c)  ed  e);  il  decreto  di   cui
          all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione  dei  criteri
          di competenza definiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo,
          comma 3,  lettera  c),  avuto  riguardo  alla  complessita'
          operativa, dimensionale  e  organizzativa  degli  istituti,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo  19  in  istituti  di  moneta  elettronica  si
          applica l'articolo 25, ad eccezione del  comma  2,  lettera
          b); il  decreto  di  cui  all'articolo  25  puo'  prevedere
          l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
          del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto  riguardo
          alla complessita' operativa, dimensionale  e  organizzativa
          degli   istituti,    nonche'    alla    natura    specifica
          dell'attivita' svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  moneta  elettronica   che   non
          esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
          di moneta elettronica o dalla  prestazione  di  servizi  di
          pagamento, si  applicano  altresi'  gli  articoli  78,  82,
          113-bis e 113-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.». 
              Il testo dell'articolo 114-undecies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 114-undecies (Rinvio).  -  1.  Agli  istituti  di
          pagamento  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni contenute  negli  articoli  19,  20,  21,  22,
          22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140  nonche'  nel  titolo  VI.  I
          provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis.   Ai   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e controllo presso  istituti  di
          pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del  comma
          3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo'
          prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
          ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c),  avuto
          riguardo  alla  complessita'  operativa,   dimensionale   e
          organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
          dell'attivita' svolta. 
              1-ter.  Ai  titolari  delle   partecipazioni   indicate
          all'articolo  19  in  istituti  di  pagamento  si   applica
          l'articolo 25, ad eccezione del comma  2,  lettera  b);  il
          decreto   di   cui   all'articolo   25    puo'    prevedere
          l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
          del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto  riguardo
          alla complessita' operativa, dimensionale  e  organizzativa
          degli   istituti,    nonche'    alla    natura    specifica
          dell'attivita' svolta. 
              2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino
          attivita' imprenditoriali  diverse  dalla  prestazione  dei
          servizi di pagamento  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,
          comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis
          e 113-ter, ad eccezione del comma 7. 
              2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo
          114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter. 
              3.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative ai fini dell'applicazione delle norme di  cui  al
          presente articolo.». 
              Il  testo  dell'articolo   139   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 139. (Partecipazioni in banche,  in  societa'  di
          partecipazione finanziaria  e  societa'  di  partecipazione
          finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
          - 1. L'omissione delle domande di  autorizzazione  previste
          dall'articolo  19,  la   violazione   degli   obblighi   di
          comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2  e  2-bis,
          nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo  24,
          commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni  di
          euro. Se la violazione e' commessa da  una  societa'  o  un
          ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 
              1-bis.  Le  medesime   sanzioni   si   applicano   alla
          violazione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  in  quanto
          richiamate dall'articolo 110. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque   nelle   domande   di   autorizzazione   previste
          dall'articolo   19   o   nelle    comunicazioni    previste
          dall'articolo  20,  commi  2  e  2-bis,  anche  in   quanto
          richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni  e'
          punito con l'arresto fino a tre anni. 
              3. La sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  dal
          comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per  le
          medesime violazioni  in  materia  di  partecipazioni  nelle
          societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa'  di
          partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la
          qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo  60-bis.  La
          sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per
          le medesime violazioni in materia di  partecipazioni  nelle
          societa' di partecipazione finanziaria e nelle societa'  di
          partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli
          articoli 69.1 e 69.2. 
              3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
              Il  testo  dell'articolo   140   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 140. (Comunicazioni relative alle  partecipazioni
          in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo  bancario,
          in societa' di partecipazione  finanziaria  e  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista   ed   in   intermediari
          finanziari). -1. L'omissione delle  comunicazioni  previste
          dagli articoli 20, commi 1, 3,  primo  periodo,  e  4,  21,
          commi  1,  2,  3  e  4,  63  e'  punita  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.  Se
          la violazione e' commessa da una societa'  o  un  ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 
              1-bis.  Le   medesime   sanzioni   si   applicano   per
          l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme  indicate
          nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel  comma  1  e  nel
          comma  1-bis  fornisce  indicazioni  false  e'  punito  con
          l'arresto fino a tre anni. 
              2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
              Il  testo  dell'articolo   144   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle societa'
          o  enti).  -  1.  Nei   confronti   delle   banche,   degli
          intermediari finanziari delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria, delle societa' di  partecipazione  finanziaria
          mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni  aziendali,  nonche'  di
          quelli incaricati della  revisione  legale  dei  conti,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei  confronti
          degli istituti di pagamento  e  degli  istituti  di  moneta
          elettronica  e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti,
          nonche' di quelli incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero  fino  al
          10  per  cento  del  fatturato,  quando  tale  importo   e'
          superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile  e
          determinabile, per le seguenti violazioni: 
                a) inosservanza degli articoli 18, comma 4,  26,  28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64,  commi
          2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2  e  8,
          69-quater,     69-quinquies,     69-octies,      69-novies,
          69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52,  61,  comma
          5, 64,  commi  2  e  4,  114-quinquies.1,  114-quinquies.2,
          114-quinquies.3,  in  relazione  agli  articoli  26  e  52,
          114-octies, 114-undecies in relazione agli  articoli  26  e
          52,   114-duodecies,    114-terdecies,    114-quaterdecies,
          114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
          147, o delle relative disposizioni generali  o  particolari
          impartite dalle autorita' creditizie; 
                b)  inosservanza  degli  articoli  116,   123,   124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
          comma 01 e 128-decies, comma  2  e  comma  2-bis,  o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                d) inserimento nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                e)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                e-bis) inosservanza, da parte delle  banche  e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
              1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si  applica
          a una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  a  una
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista   che,
          nonostante    l'ottenimento     dell'esenzione     prevista
          dall'articolo   60-bis,    comma    3,    o    la    revoca
          dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
          comma  5,  eserciti  il  ruolo  di  capogruppo   ai   sensi
          dell'articolo 61, comma 1. 
              2. 
              2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da      euro      duemilacinquecentottanta      a      euro
          centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche  e
          degli intermediari finanziari in caso di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,  comma
          1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  relativo
          alle agenzie  di  rating  del  credito,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3. 
              3-bis. 
              4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
                a)   per   l'inosservanza   delle   norme   contenute
          nell'articolo 128, comma 1, ovvero  nei  casi  di  ostacolo
          all'esercizio delle  funzioni  di  controllo  previste  dal
          medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   previsti
          dall'articolo  128-bis,  nonche'  di  inottemperanza   alle
          misure inibitorie adottate dalla Banca  d'Italia  ai  sensi
          dell'articolo 128-ter; 
                b) nel caso di frazionamento artificioso di un  unico
          contratto di  credito  al  consumo  in  una  pluralita'  di
          contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore  al
          limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma
          1, lettera a); 
                c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web  di
          confronto previsti dall'articolo 126-terdecies,  ovvero  di
          mancata  trasmissione  agli  stessi  siti  web   dei   dati
          necessari per il confronto tra le offerte. 
              5. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)  ed
          e-bis),  e  4,  l'inosservanza  degli   obblighi   previsti
          dall'articolo 120-decies o dall'articolo  125-novies  o  la
          violazione  dell'articolo  128-decies,  comma   1,   ultimo
          periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette  la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo   128-duodecies,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              6. 
              7. 
              8. Le sanzioni previste dai commi 1,  lettere  b),  c),
          d), e) ed e-bis), e 4 si  applicano  quando  le  infrazioni
          rivestono carattere rilevante, secondo i  criteri  definiti
          dalla  Banca  d'Italia,  con  provvedimento  di   carattere
          generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte  sulla
          complessiva  organizzazione  e  sui  profili   di   rischio
          aziendali. 
              9.  Se  il   vantaggio   ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai massimali indicati nel presente  articolo,  le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente
          articolo sono elevate fino  al  doppio  dell'ammontare  del
          vantaggio   ottenuto,   purche'    tale    ammontare    sia
          determinabile.». 
              Il  testo  dell'articolo  144-ter  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  144-ter  (Altre  sanzioni  amministrative   agli
          esponenti o al  personale).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
          sono accertate  le  violazioni,  per  l'inosservanza  delle
          norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a),  e
          comma  1-bis,  si  applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 fino  a  5  milioni  di  euro  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  quando  l'inosservanza  e'  conseguenza   della
          violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
          ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: 
                a) la condotta ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali; 
                b)  la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata  ottemperanza  della   societa'   o   dell'ente   a
          provvedimenti specifici adottati ai  sensi  degli  articoli
          53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1,  lettera  d),
          108, comma  3,  lettera  d),  109,  comma  3,  lettera  a),
          114-quinquies.2, comma  3,  lettera  d),  114-quaterdecies,
          comma 3, lettera d); 
                c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
          dell'articolo 26 o dell'articolo  53,  commi  4,  4-ter,  e
          4-quater, ovvero obblighi in  materia  di  remunerazione  e
          incentivazione, quando l'esponente o  il  personale  e'  la
          parte interessata. 
              2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  nei  casi  in  cui  la  loro   condotta   abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'articolo 144-bis da parte della societa'  o  dell'ente,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 fino a 5 milioni di euro. 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto   conto   dei   criteri   stabiliti    dall'articolo
          144-quater, la Banca d'Italia puo'  applicare  la  sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, o presso fondi pensione. 
              4. Si applica l'articolo 144, comma 9.». 
              Il testo dell'articolo 144-quinquies del citato decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  144-quinquies  (Sanzioni   per   violazioni   di
          disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).
          - 1. Nelle materie a cui  si  riferiscono  le  disposizioni
          richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis  e  144-ter
          le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel presente titolo, anche  in  caso
          di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione  del  medesimo
          regolamento e  della  direttiva  2013/36/UE  emanate  dalla
          Commissione Europea ai sensi degli articoli  10  e  15  del
          regolamento  (CE)  n.  1093/2010,   ovvero   in   caso   di
          inosservanza degli atti dell'ABE  direttamente  applicabili
          ai soggetti vigilati  adottati  ai  sensi  di  quest'ultimo
          regolamento.». 
              Il testo degli articoli 62  e  63  del  citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              «Art. 62. (Idoneita' degli esponenti). - 1. Ai soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso la societa' finanziaria e la  societa'  di
          partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  si  applica
          l'articolo 26 e le relative disposizioni  attuative,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 67-bis.» 
              «Art.  63.  (Partecipazioni).  -   1.   Alle   societa'
          finanziarie e alle societa' di  partecipazione  finanziaria
          mista capogruppo si applicano le  disposizioni  del  titolo
          II, capi III  e  IV  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
          67-bis. 
              2. Nei confronti delle altre societa'  appartenenti  al
          gruppo bancario e  dei  titolari  di  partecipazioni  nelle
          medesime societa' sono attribuiti  alla  Banca  d'Italia  i
          poteri previsti dall'articolo 21.».